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| IDG830900143 | |
| 83.09.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Catamo Luigi
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| In tema di morte dell' imputato contumace nel corso del giudizio
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| nota a Cass. sez. un. pen. 23 gennaio 1982, imputato deceduto Renna
Cass. sez. un. pen. 23 gennaio 1982, imputato deceduto Dozzo
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 491-494
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| D50410; D60414; D6312; D6243; D6400
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| Nelle annotate sentenze l' A. commenta le decisioni della Suprema
Corte in tema di morte dell' imputato contumace prima o dopo la
pronuncia del provvedimento conclusivo del giudizio di primo o
secondo grado. Le due sentenze delle Sezioni Unite, mutando il
precedente indirizzo seguito dalla Cassazione, affermano che l'
estinzione del reato in mancanza di impugnazione deve essere
pronunciata dal giudice a quo e ritengono l' irrevocabilita' della
sentenza conclusiva del grado del giudizio o la sua inesistenza
giuridica, quest' ultima da rilevarsi dal giudice a quo, a seconda
che la morte dell' imputato contumace sia intervenuta dopo o prima
della pronuncia della sentenza. L' A., pur condividendo
sostanzialmente la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, critica la
sua bivalenza di effetti giuridici in relazione ad un evento (la
morte dell' imputato contumace) che ha la stessa rilevanza
processuale in entrambi i casi considerati, visto che l' imputato
contumace conosce ufficialmente la sentenza solo con la notificazione
del suo estratto, per cui del tutto irrilevante e' la pronuncia di
essa. La morte dell' imputato intervenuta durante la fase processuale
in corso deve quindi essere dichiarata nel provvedimento conclusivo
di essa; qualora cio' non avvenga, il provvedimento e' giuridicamente
inesistente e quindi non suscettibile di divenire irrevocabile. L'
inesistenza giuridica deve essere dedotta dallo stesso giudice che ha
emesso il provvedimento. La morte del reo dopo la pronuncia del
provvedimento conclusivo della fase del processo o, nel giudizio
contumaciale, dopo la notificazione del relativo estratto, in
pendenza del termine per l' impugnazione, estingue il suo diritto di
impugnazione, salvo l' applicazione dell' art. 554 n. 3 c.p.p.
qualora si tratti di provvedimento di condanna, ma non preclude l'
irrevocabilita' di esso, che si perfeziona con lo scadere del termine
per l' impugnazione. L' estinzione del reato per morte del reo, non
dichiarata dal giudice a quo, non puo' essere rilevata dal giudice
superiore indipendentemente dalla impugnazione proposta dal difensore
o dal P.M.; per cui il potere istituzionale a provvedere al riguardo
spetta al giudice dello stesso provvedimento.
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| art. 150 c.p.
art. 472 comma 3 c.p.p.
art. 500 c.p.p.
art. 554 n. 3 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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