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146977
IDG830900143
83.09.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catamo Luigi
In tema di morte dell' imputato contumace nel corso del giudizio
nota a Cass. sez. un. pen. 23 gennaio 1982, imputato deceduto Renna Cass. sez. un. pen. 23 gennaio 1982, imputato deceduto Dozzo
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 491-494
D50410; D60414; D6312; D6243; D6400
Nelle annotate sentenze l' A. commenta le decisioni della Suprema Corte in tema di morte dell' imputato contumace prima o dopo la pronuncia del provvedimento conclusivo del giudizio di primo o secondo grado. Le due sentenze delle Sezioni Unite, mutando il precedente indirizzo seguito dalla Cassazione, affermano che l' estinzione del reato in mancanza di impugnazione deve essere pronunciata dal giudice a quo e ritengono l' irrevocabilita' della sentenza conclusiva del grado del giudizio o la sua inesistenza giuridica, quest' ultima da rilevarsi dal giudice a quo, a seconda che la morte dell' imputato contumace sia intervenuta dopo o prima della pronuncia della sentenza. L' A., pur condividendo sostanzialmente la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, critica la sua bivalenza di effetti giuridici in relazione ad un evento (la morte dell' imputato contumace) che ha la stessa rilevanza processuale in entrambi i casi considerati, visto che l' imputato contumace conosce ufficialmente la sentenza solo con la notificazione del suo estratto, per cui del tutto irrilevante e' la pronuncia di essa. La morte dell' imputato intervenuta durante la fase processuale in corso deve quindi essere dichiarata nel provvedimento conclusivo di essa; qualora cio' non avvenga, il provvedimento e' giuridicamente inesistente e quindi non suscettibile di divenire irrevocabile. L' inesistenza giuridica deve essere dedotta dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. La morte del reo dopo la pronuncia del provvedimento conclusivo della fase del processo o, nel giudizio contumaciale, dopo la notificazione del relativo estratto, in pendenza del termine per l' impugnazione, estingue il suo diritto di impugnazione, salvo l' applicazione dell' art. 554 n. 3 c.p.p. qualora si tratti di provvedimento di condanna, ma non preclude l' irrevocabilita' di esso, che si perfeziona con lo scadere del termine per l' impugnazione. L' estinzione del reato per morte del reo, non dichiarata dal giudice a quo, non puo' essere rilevata dal giudice superiore indipendentemente dalla impugnazione proposta dal difensore o dal P.M.; per cui il potere istituzionale a provvedere al riguardo spetta al giudice dello stesso provvedimento.
art. 150 c.p. art. 472 comma 3 c.p.p. art. 500 c.p.p. art. 554 n. 3 c.p.p.
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