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| IDG830900145 | |
| 83.09.00145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone Giuseppe
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| La definitivita' dell' accertamento tributario ed il suo controllo
nel processo penale
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| nota a Cass. sez. III pen. 17 giugno 1981
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 499-504
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538; D6002; D1542
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| Nell' annotata sentenza l' A. commenta la decisione della Suprema
Corte riguardo alla regola della c.d. "pregiudizialita' tributaria
obbligatoria" posta dagli artt. 21 l. 4/1929 e 56 ultimo comma d.p.r.
600/1973 (nonche', in materia di IVA, dall' art. 58 ultimo comma
d.p.r. 633/1972). La Corte di Cassazione, mutando il suo precedente
indirizzo, secondo cui l' accertamento del tributo e' definitivo
quando il ricorso e' stato dichiarato inammissibile dal giudice
tributario, ha risolto il problema in modo diametralmente opposto
basandosi su due ordini di ragioni. La sentenza annotata anzitutto
afferma che la regola della pregiudizialita' tributaria in materia di
IVA e di imposte dirette non esclude la competenza del giudice penale
ad accertare autonomamente se e quando sono poste in essere le
condizioni di procedibilita' e le condizioni effettive di punibilita'
e quindi se e quando sia intervenuto l' accertamento definitivo del
debito di imposta. Rileva ancora la Corte che il precedente
orientamento giurisprudenziale contrasta con il principio generale
secondo cui l' effetto del passaggio in giudicato o comunque della
definitivata' dell' accertamento si verifica ope legis, e non in
seguito ad una pronuncia del giudice, dopo che e' decorso il termine
per proporre l' impugnazione o l' opposizione. Il nuovo indirizzo
della Suprema Corte nasce dalla preoccupazione che l' imputato di un
reato tributario possa, proponendo un ricorso tardivo e pretestuoso
davanti alla commissione tributaria, paralizzare l' esercizio dell'
azione penale e determinare una nuova decorrenza del termine di
prescrizione del reato. A tale riguardo la sentenza annotata ha anche
stabilito che il caso di opposizione all' accertamento del tributo,
dichiarata inammissibile la data di accertamento definitivo del
tributo, ai fini dell' azione penale e quindi della prescrizione,
corrisponde alla data in cui e' scaduto il termine per l'
opposizione, non alla data in cui l' opposizione e' stata dichiarata
inammissibile. L' A. conclude assimilando l' orientamento della
Suprema Corte in tema di pregiudiziale tributaria a quello gia'
consolidato in materia di pregiudiziale fallimentare.
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| art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 19 c.p.p.
art. 20 c.p.p.
art. 21 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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