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146978
IDG830900145
83.09.00145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone Giuseppe
La definitivita' dell' accertamento tributario ed il suo controllo nel processo penale
nota a Cass. sez. III pen. 17 giugno 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 499-504
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D6002; D1542
Nell' annotata sentenza l' A. commenta la decisione della Suprema Corte riguardo alla regola della c.d. "pregiudizialita' tributaria obbligatoria" posta dagli artt. 21 l. 4/1929 e 56 ultimo comma d.p.r. 600/1973 (nonche', in materia di IVA, dall' art. 58 ultimo comma d.p.r. 633/1972). La Corte di Cassazione, mutando il suo precedente indirizzo, secondo cui l' accertamento del tributo e' definitivo quando il ricorso e' stato dichiarato inammissibile dal giudice tributario, ha risolto il problema in modo diametralmente opposto basandosi su due ordini di ragioni. La sentenza annotata anzitutto afferma che la regola della pregiudizialita' tributaria in materia di IVA e di imposte dirette non esclude la competenza del giudice penale ad accertare autonomamente se e quando sono poste in essere le condizioni di procedibilita' e le condizioni effettive di punibilita' e quindi se e quando sia intervenuto l' accertamento definitivo del debito di imposta. Rileva ancora la Corte che il precedente orientamento giurisprudenziale contrasta con il principio generale secondo cui l' effetto del passaggio in giudicato o comunque della definitivata' dell' accertamento si verifica ope legis, e non in seguito ad una pronuncia del giudice, dopo che e' decorso il termine per proporre l' impugnazione o l' opposizione. Il nuovo indirizzo della Suprema Corte nasce dalla preoccupazione che l' imputato di un reato tributario possa, proponendo un ricorso tardivo e pretestuoso davanti alla commissione tributaria, paralizzare l' esercizio dell' azione penale e determinare una nuova decorrenza del termine di prescrizione del reato. A tale riguardo la sentenza annotata ha anche stabilito che il caso di opposizione all' accertamento del tributo, dichiarata inammissibile la data di accertamento definitivo del tributo, ai fini dell' azione penale e quindi della prescrizione, corrisponde alla data in cui e' scaduto il termine per l' opposizione, non alla data in cui l' opposizione e' stata dichiarata inammissibile. L' A. conclude assimilando l' orientamento della Suprema Corte in tema di pregiudiziale tributaria a quello gia' consolidato in materia di pregiudiziale fallimentare.
art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 58 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 19 c.p.p. art. 20 c.p.p. art. 21 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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