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Documento


146979
IDG830900149
83.09.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Olivero Giuseppe
Enti ecclesiastici e legge dell' equo canone
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 4, pag. 241-243
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D9437
La l. 392 del 1978 merita qualche considerazione relativa al trattamento da essa riservato agli enti ecclesiastici. Le norme interessate sono: l' art. 29 lett. B, che consente al locatore di non rinnovare il contratto alla prima scadenza allorche' si tratti di P.A., enti pubblici o di diritto pubblico che intendono adibire l' immobile alle loro finalita' istituzionali; l' art. 42 relativo alla durata dei contratti; e l' art. 59 che consente al locatore di recedere al fine di disporre dell' immobile purche' si offra al conduttore altro immobile idoneo. Sostiene l' A. che l' art. 59 trova applicazione nel caso di immobili adibiti al culto e funzioni religiose, educative e assistenziali. Eguale conclusione vale per quanto attiene all' art. 42 citato. Quanto all' art. 29 b), l' A. sottolinea che la soluzione dipende dalla natura pubblica o privata che si attribuisce agli enti ecclesiastici. Poiche' la finalita' di tali enti ha carattere generale, pare corretto concludere che l' art. 29 b) si riferisce anche ad essi.
art. 29 lett. B l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 42 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 59 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 4 n. 2 l. 23 maggio 1950, n. 253
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