Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


146981
IDG830900152
83.09.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alpa Guido
Destinazione delle aree adibite a "parcheggio" e controllo degli atti di disposizione
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 4, pag. 254-267
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630; D30610
Il problema trattato nell' articolo e' il seguente: se sia ammissibile l' alienabilita' dei posti auto, interni o esterni ai fabbricati, separatamente dalle unita' immobiliari abitative. La giurisprudenza, partendo dal presupposto che l' art. 18 l. 6 agosto 1967 n. 765 fissa un principio inderogabile atto ad incidere direttamente sui rapporti tra privati, ha cosi' risposto all' interrogativo: la vendita di unita' immobiliari prive di spazio per parcheggio e' vendita di aliud pro alio o di cosa priva di qualita' essenziali; ed ancora: il parcheggio e' pertinenza dell' unita' immobiliare o dell' edificio ex art. 817 c.c.; l' area a parcheggio deve essere ricompresa nell' atto di vendita della unita' abitativa per effetto d' integrazione del contratto ex art. 1374 c.c.; l' area a parcheggio e' bene amministrativamente limitato e la sua alienazione separatamente dalla alienazione dell' immobile abitativo e' vietata; la clausola che la prevede e' sostituita di diritto ex art. 1374 c.c.; ed ancora: l' alienazione dell' area adibita a parcheggio separatamente dall' appartamento condominiale e' nulla. Infine l' A. enuncia una lunga serie di problemi pratici e di ostacoli formali, derivanti dalle soluzioni proposte all' interrogativo iniziale.
art. 817 c.c. art. 1374 c.c. art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati