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147016
IDG830600422
83.06.00422 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lepore Carlo
Mancata comunicazione dell' udienza di discussione e rimessione della causa al primo giudice
nota a Trib. Potenza 22 ottobre 1980
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 110-113
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4135
Esclude la applicabilita' della rimessione prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c. nel caso di nullita' del giudizio di primo grado derivante dalla mancata comunicazione ad una parte del provvedimento di rinvio della udienza di discussione, in quanto la nullita' incide non sulla costituzione ma sul regolare svolgimento del rapporto processuale, e pertanto si rende applicabile la disciplina degli artt. 161 comma 1 e 354 comma 4 c.p.c.. Afferma l' applicabilita' di tale soluzione anche nella ipotesi che la causa sia soggetta al rito speciale del lavoro, con il quale non e' incompatibile la disciplina generale degli artt. 353 e 354 c.p.c..
art. 161 comma 1 c.p.c. art. 354 comma 4 c.p.c. art. 353 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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