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147017
IDG830600424
83.06.00424 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bessone Mario
Salute, danno biologico e danno "non patrimoniale"
nota a Trib. Napoli 22 dicembre 1980
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 104-105
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30706
Argomentando dalla norma dell' art. 32 Cost., l' A. sostiene che il danno "biologico" deve considerarsi materia di tutela aquiliana, e piu' precisamente che esso deve considerarsi risarcibile con tutta la ampiezza certamente consentita dalla lex generalis dell' art. 2043 c.c.. Critica pertanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e quella stessa della Corte Costituzionale, che in tale materia non hanno ancora elaborato direttive sufficientemente precise e razionali. L' A. critica altresi' l' orientamento della giurisprudenza di merito, quando essa delimita la tutela del danneggiato entro l' ambito di applicazione dell' art. 2059 c.c.. Secondo l' opinione dell' A., il danno biologico infatti non e' fattispecie che possa identificarsi con quella dell' art. 2059, essendo esso cosa diversa dal danno non patrimoniale, quale tale norma lo intende. Da cio' la conclusione che la responsabilita' per danni biologici sussiste anche qualora di tal norma non ricorrano i presupposti. Dell' art. 2059 c.c. l' A. infine rileva la dubbia legittimita' costituzionale.
art. 32 Cost. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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