Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147020
IDG830600429
83.06.00429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gazzara Giacomo
Questioni in tema di ingiunzione di pagamento
nota a Trib. Milano 11 marzo 1982 Trib. Milano 30 marzo 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 9-13
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4400
In ordine ad una prima questione, premesso che, in caso di notificazione tardiva, l' inefficacia del provvedimento puo' essere denunziata col ricorso di cui all' art. 188 disp. att. c.p.c. o essere eccepita nel contesto di una normale opposizione, si sostiene che, se (al limite) puo' convenirsi con chi ritiene che il termine dell' art. 644 c.p.c. possa essere prorogato dal giudice che ha emesso il provvedimento di ingiunzione, non si puo' attribuire allo stesso giudice il potere di fissare un ulteriore termine (dopo la scadenza di quello legale) per la notificazione del provvedimento, che non sia stato ancora dichiarato inefficace: e', infatti, risaputo che l' inosservanza del termine ordinatario, non tempestivamente prorogato, produce lo stesso effetto preclusivo scaturente dal mancato rispetto di un termine perentorio. In ordine ad una seconda questione, premesso che il biancosegno assume in ogni caso struttura e contenuto di dichiarazione negoziale rilasciata in forma scritta da un privato ed e' pertanto suscettibile soltanto dell' efficacia di una scrittura privata, si desume che esso non presenta ne' la particolare natura ed i caratteri ricorrenti in tutti gli atti che costituiscono la prima categoria indicata nell' art. 642 c.p.c., ne' la sacralita' di formazione che contraddistingue gli atti della seconda categoria: sicche' esso, costituendo addirittura un quid minus rispetto al chirografo, e' privo della forza probatoria sufficiente a farlo rientrare nella previsione normativa (art. 642 c.p.c.).
art. 188 disp. att. c.p.c. art. 644 c.p.c. art. 642 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati