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| IDG830600431 | |
| 83.06.00431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Campeis Giuseppe, De Pauli Arrigo
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| Perfezione ed efficacia della notificazione all' estero: un distinguo
non piu' possibile
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| nota a Trib. Novara 26 aprile 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-4
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4073; D40735
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| La l. 6 febbraio 1981 n. 42, modificando gli artt. 142 e 143 c.p.c.
relativi alla notificazione all' estero, ha profondamente inciso
sulle caratteristiche dell' istituto, rendendo possibile il ricorso
al sistema "quasi pubblicitario" (presunzione di conoscenza in capo
al destinatario dell' atto con il solo decorso del termine di venti
giorni dall' espletamento delle formalita' a cura dell' autore dell'
impulso) soltanto nell' impossibilita' di utilizzare i canali
previsti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare. Il
principio di effettiva conoscenza viene cosi' esteso anche al
residente all' estero. In precedenza si determinava la dissociazione
temporale fra perfezione ed efficacia dell' atto, perfetto per il
notificante con il solo espletamento delle formalita' di cui all'
art. 142 c.p.c. ed efficace per il notificando, anteriormente al 1978
con il decorso dei venti giorni e successivamente all' intervento
della Corte Costituzionale (sentenza 2 febbraio 1978, n. 10), al
momento dell' ingresso dell' atto stesso nella sua sfera di
conoscenza. Mentre l' intervento della Corte aveva operato un
bilanciamento fra gli interessi in conflitto dell' autore dell'
impulso e del destinatario, l' intervento legislativo sembra
pregiudicare la posizione del primo - che potra' incorrere in
incolpevoli decadenze pur non potendo in alcun modo influire sulla
successiva sorte delle operazioni notificatorie - e cio' soprattutto
quando sia alle prese con termini brevi, quale quello previsto in
tema di convalida di sequestro autorizzato anteriormente alla causa
dall' art. 680 c.p.c..
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| l. 6 febbraio 1981, n. 42
art. 142 c.p.c.
art. 143 c.p.c.
art. 680 c.p.c.
C. Cost. 2 febbraio 1978, n. 10
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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