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| IDG830600610 | |
| 83.06.00610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marinelli Fabrizio
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| La responsabilita' dell' appaltatore ex art. 1669 c.c.: un' ipotesi
di responsabilita' oggettiva
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| nota a Cass. sez. II 25 maggio 1982, n. 3184
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| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 948-952
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3173
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| Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti la responsabilita'
dell' appaltatore ex art. 1669 c.c. (riguardante la rovina ed i
difetti di immobili destinati per loro natura a lunga durata) e' una
responsabilita' che trova la sua imputazione nella colta dell'
appaltatore. L' A. nell' articolo in questione, critica tale
interpretazione sostenendo la tesi che si tratta di responsabilita'
oggettiva. A tale conclusione si giunge dimostrando che si tratta di
una responsabilita' speciale e contrattuale (il che e' ammesso dalla
dottrina ma negato dalla giurisprudenza). Inoltre tre sono gli
argomenti a favore di tale linea argomentativa: 1) il testo della
norma, che non parla affatto di colpa; 2) il contenuto dell'
obbligazione dell' appaltatore, che non e' quello di fornire un'
opera cosi' come commessa, bensi' un' opera esente da vizi; 3) gli
effetti di carattere economico, in quanto ai fini della distribuzione
ottimale delle risorse un regime di responsabilita' oggettiva e'
preferibile ad un regime di responsabilita' per colpa. Contestando
analiticamente le motivazioni portate dalla dottrina tradizionale, l'
A. conclude affermando che la responsabilita' oggettiva dell'
appaltatore non prescinde dalla colpa, ma trova la sua imputazione
nel rischio d' impresa, proprio dell' appaltatore il quale e' per
definizione un imprenditore.
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| art. 1667 c.c.
art. 1668 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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