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147024
IDG830600610
83.06.00610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marinelli Fabrizio
La responsabilita' dell' appaltatore ex art. 1669 c.c.: un' ipotesi di responsabilita' oggettiva
nota a Cass. sez. II 25 maggio 1982, n. 3184
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 948-952
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3173
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti la responsabilita' dell' appaltatore ex art. 1669 c.c. (riguardante la rovina ed i difetti di immobili destinati per loro natura a lunga durata) e' una responsabilita' che trova la sua imputazione nella colta dell' appaltatore. L' A. nell' articolo in questione, critica tale interpretazione sostenendo la tesi che si tratta di responsabilita' oggettiva. A tale conclusione si giunge dimostrando che si tratta di una responsabilita' speciale e contrattuale (il che e' ammesso dalla dottrina ma negato dalla giurisprudenza). Inoltre tre sono gli argomenti a favore di tale linea argomentativa: 1) il testo della norma, che non parla affatto di colpa; 2) il contenuto dell' obbligazione dell' appaltatore, che non e' quello di fornire un' opera cosi' come commessa, bensi' un' opera esente da vizi; 3) gli effetti di carattere economico, in quanto ai fini della distribuzione ottimale delle risorse un regime di responsabilita' oggettiva e' preferibile ad un regime di responsabilita' per colpa. Contestando analiticamente le motivazioni portate dalla dottrina tradizionale, l' A. conclude affermando che la responsabilita' oggettiva dell' appaltatore non prescinde dalla colpa, ma trova la sua imputazione nel rischio d' impresa, proprio dell' appaltatore il quale e' per definizione un imprenditore.
art. 1667 c.c. art. 1668 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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