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Documento


147025
IDG830600611
83.06.00611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Divorzio e transessualismo
nota a Trib. Roma 3 dicembre 1982
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 998-999
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1801; D30126
Poiche', giusta la previsione di cui all' art. 4 l. 14 aprile 1982 n. 164 -norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso- la pronuncia, che attribuisce ad un soggetto un sesso diverso rispetto a quello enunciato nell' atto di nascita, "provoca" lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto da tale soggetto, il tribunale di Roma, con un' unica pronuncia, ha disposto e il richiesto cambiamento di sesso (da maschile a femminile) e il divorzio. L' A. critica tale pronuncia osservando, in sintesi, che l' art. 4 legge n. 164 del 1982 si limita ad affermare che la pronuncia di rettificazine di sesso e' causa di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio solo una volta passata in giudicato, con la conseguenza che le due domande non possono cumularsi in un unico giudizio, anche considerato che nei due giudizi diversa e' la competenza territoriale inderogabile, e che la fase presidenziale del procedimento di divorzio, in quanto diretta all' emissione anche di provvedimenti interinali ed urgenti, nell' interesse dei coniugi e dei minori, non puo' essere in nessun caso omessa.
art. 4 l. 14 aprile 1982, n. 164 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 454 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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