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147036
IDG820601354
82.06.01354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Greco Guido
La questione dei limiti di pignorabilita' dei crediti e del denaro degli enti pubblici al vaglio della Corte Costituzionale
nota a C. Cost. 21 luglio 1981, n. 138
Giur. it., an. 139 (1982), fasc. 2, pt. 1A, pag. 153-158
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4315; D14254
La Corte Costituzionale ha, ad avviso dell' A., ben deciso affermando che non e' illegittima la questione prospettata sul presupposto che l' iscrizione in bilancio di somme di denaro e di crediti dell' ente pubblico ne comporterebbe l' inquadramento tra i beni del patrimonio indisponibile sottraendoli cosi' al pignoramento ed all' espropriazione forzata, in quanto e' destituita di fondamento la sopraesposta interpretazione. La Corte giunge a queste conclusioni: di fronte alla sentenza di condanna al pagamento di somme la posizione della pubblica amministrazione non e', in via di principio, diversa da quella di ogni altro debitore, sicche' anche nei suoi confronti e' esperibile l' esecuzione forzata per espropriazione; i limiti di pignorabilita' dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici vanno individuati concretamente in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in volta si chiede l' espropriazione; la iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell' ente pubblico di somme, di qualunque provenienza, o di crediti non puo' valere a paralizzare l' azione esecutiva. La sentenza riconosce una eccezione alle conclusioni suddette per l' ipotesi che determinate somme o crediti siano vincolati con apposita norma di legge al soddisfacimento di specifiche finalita' pubbliche.
art. 826 c.c. art. 828 c.c. art. 830 c.c. art. 514 c.p.c. art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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