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| IDG820601354 | |
| 82.06.01354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Greco Guido
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| La questione dei limiti di pignorabilita' dei crediti e del denaro
degli enti pubblici al vaglio della Corte Costituzionale
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| nota a C. Cost. 21 luglio 1981, n. 138
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| Giur. it., an. 139 (1982), fasc. 2, pt. 1A, pag. 153-158
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4315; D14254
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| La Corte Costituzionale ha, ad avviso dell' A., ben deciso affermando
che non e' illegittima la questione prospettata sul presupposto che
l' iscrizione in bilancio di somme di denaro e di crediti dell' ente
pubblico ne comporterebbe l' inquadramento tra i beni del patrimonio
indisponibile sottraendoli cosi' al pignoramento ed all'
espropriazione forzata, in quanto e' destituita di fondamento la
sopraesposta interpretazione. La Corte giunge a queste conclusioni:
di fronte alla sentenza di condanna al pagamento di somme la
posizione della pubblica amministrazione non e', in via di principio,
diversa da quella di ogni altro debitore, sicche' anche nei suoi
confronti e' esperibile l' esecuzione forzata per espropriazione; i
limiti di pignorabilita' dei beni patrimoniali dello Stato e degli
enti pubblici vanno individuati concretamente in relazione alla
natura o alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in
volta si chiede l' espropriazione; la iscrizione nel bilancio
preventivo dello Stato o dell' ente pubblico di somme, di qualunque
provenienza, o di crediti non puo' valere a paralizzare l' azione
esecutiva. La sentenza riconosce una eccezione alle conclusioni
suddette per l' ipotesi che determinate somme o crediti siano
vincolati con apposita norma di legge al soddisfacimento di
specifiche finalita' pubbliche.
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| art. 826 c.c.
art. 828 c.c.
art. 830 c.c.
art. 514 c.p.c.
art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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