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Documento


147042
IDG820601361
82.06.01361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Figlioli Vito
Riforma della sentenza provvisoriamente esecutiva
nota a Pret. Palermo 24 febbraio 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 2, pt. 1B, pag. 127-130
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4170
L' A., premesse alcune considerazioni sull' interpretazione dell' art. 331 e 431 c.p.c., afferma che la fattispecie esaminata dal Pretore di Palermo va risolta in questo senso: il lavoratore licenziato, riassunto in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, resta nel posto occupato finche' non passa in giudicato la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, dichiarando legittimo il licenziamento e, quindi, infondata la pretesa di riassunzione.
art. 331 c.p.c. art. 431 c.p.c. art. 336 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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