Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147054
IDG820601572
82.06.01572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vera Giuseppe
Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. Liquidazioni definitive: interpretazione dell' art. 7 lettera b) del d.p.r. 17 marzo 1981 n. 211
Riv. dir. ipot., vol. 47, an. 24 (1982), fasc. 1, pag. 44-46
D14317
L' art. 7 lett. b) del d.p.r. 17 marzo 1981 n. 211 stabilisce che il comitato provvisorio per la gestione del "fondo di previdenza unificato" del Ministero delle Finanze debba provvedere fra l' altro "alla liquidazione definitiva ed alla corresponsione dell' indennita' spettante agli iscritti ai fondi di cui all' art. 1 cessati dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1978". Stabilito che la liquidazione definitiva spetta anche per il passato, si pone la domanda: sin a quale data? e la liquidazione in base a disposizioni relative ai vecchi fondi, oppure in base alle disposizioni che dovrebbero regolare il nuovo fondo unificato? Cio' dipendera' dal Regolamento che dovra' ispirarsi ai criteri indicati nell' art. 7 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 678 e pertanto il nuovo decreto, secondo l' A., ha effetto retroattivo all' entrata in vigore della l. delega 9 ottobre 1971 n. 825 e riguarda non solo la nuova liquidazione dei residui delle gestioni precedenti ma anche le norme integrative e correttive.
art. 7 d.p.r. 17 marzo 1981, n. 211
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati