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| IDG820601630 | |
| 82.06.01630 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Minzioni Attilio
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| Prime osservazioni sulla sentenza delle Sezioni Unite sull' art. 336,
2 comma c.p.c.
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| nota a Cass. sez. un. civ. 15 marzo 1982, n. 1669
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 6, pt. 1A, pag. 857-864
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4192; D760; D763
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| Con riferimento alla fattispecie lavoristica decisa, le sezioni unite
compongono un contrasto di giurisprudenza, determinatosi nella stessa
sezione lavoro, sugli effetti della sentenza di appello di riforma,
non passata in giudicato, della reintegrazione disposta in primo
grado in base all' art. 18 Statuto lavoratori. La decisione in
rassegna, infatti, si adegua alla tesi per cui gli effetti
sostanziali della sentenza di reintegrazione di primo grado si
conservano anche dopo la sentenza di appello di riforma, finche' non
passi in giudicato. L' A. non condivide tale assunto e svolge un
accurato esame critico della decisione in questione, che annota,
richiamando pure tre precenti sentenze della sezione lavoro della
Cassazione, nonche' autorevoli pareri dottrinali in materia,
rilevando come le sezioni unite abbiano rifiutato utili spunti
offerti dalla dottrina, che sono in realta' la premessa necessaria
per giungere alle conclusioni cui pervengono in modo evidentemente
contraddittorio. Al contrario di tali conclusioni l' A. ritiene che
il "maggior grado di stabilita' della pronuncia di appello" (come d'
altro canto testualmente riconoscono anche le stesse sezioni unite)
lo induce a preferire una interpretazione sia dell' art. 336 c.p.c.,
sia dell' art. 18 Statuto lavoratori, che privilegi l' accertamento
del giudice collegiale di appello.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 336 c.p.c.
Cass. sez. lav. 8 aprile 1976, n. 1232
Cass. sez. lav. 12 aprile 1980, n. 2348
Cass. sez. lav. 15 luglio 1980, n. 4563
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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