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| IDG820601654 | |
| 82.06.01654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Borgioli Alessandro
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| Il contenuto del preliminare di societa'
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| nota a Trib. Roma 18 maggio 1979
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 544-562
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312
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| Il Tribunale di Roma con la sentenza annotata ha affermato che il
contratto preliminare di societa' che impegni genericamente i
contraenti a costituire una societa' commerciale senza indicarne il
tipo, mancando della specificazione di un elemento essenziale del
contratto definitivo, ha un oggetto indeterminato ed indeterminabile,
ed e' quindi affetto da nullita' radicale rilevabile d' ufficio. L'
A. ritiene che il Tribunale abbia fatto nella specie giustizia
sostanziale, ma che il ritenere senz' altro nulloun contratto
preliminare di societa' quando non sia stato indicato il tipo
societario puo' destare non poche perplessita'. Si dovra' infatti
investigare sul piano della ricostruzione della volonta' contrattuale
per giungere ad una determinazione del tipo della costituenda
societa'. La possibilita' di determinare tale tipo, anche in difetto
di un esplicita indicazione, significa, secondo l' A., superare un
grosso scoglio, ma non significa anche che il contenuto contrattuale
debba essere sempre considerato sufficientemente determinato o
comunque determinabile. Vi sono infatti alcuni elementi, quali l'
indicazione delle parti nel contratto (almeno due) o dell' oggetto
sociale, che risultano essenziali per ogni tipo di societa', oltre ad
altri elementi che possono risultare piu' o meno importanti, ed in
certi casi persino indispensabili, a seconda del tipo di societa'
prescelta. Conclude cercando quindi di individuare tali elementi nei
vari tipi di societa'.
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| art. 1346 c.c.
art. 1418 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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