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147083
IDG820601654
82.06.01654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgioli Alessandro
Il contenuto del preliminare di societa'
nota a Trib. Roma 18 maggio 1979
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 544-562
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312
Il Tribunale di Roma con la sentenza annotata ha affermato che il contratto preliminare di societa' che impegni genericamente i contraenti a costituire una societa' commerciale senza indicarne il tipo, mancando della specificazione di un elemento essenziale del contratto definitivo, ha un oggetto indeterminato ed indeterminabile, ed e' quindi affetto da nullita' radicale rilevabile d' ufficio. L' A. ritiene che il Tribunale abbia fatto nella specie giustizia sostanziale, ma che il ritenere senz' altro nulloun contratto preliminare di societa' quando non sia stato indicato il tipo societario puo' destare non poche perplessita'. Si dovra' infatti investigare sul piano della ricostruzione della volonta' contrattuale per giungere ad una determinazione del tipo della costituenda societa'. La possibilita' di determinare tale tipo, anche in difetto di un esplicita indicazione, significa, secondo l' A., superare un grosso scoglio, ma non significa anche che il contenuto contrattuale debba essere sempre considerato sufficientemente determinato o comunque determinabile. Vi sono infatti alcuni elementi, quali l' indicazione delle parti nel contratto (almeno due) o dell' oggetto sociale, che risultano essenziali per ogni tipo di societa', oltre ad altri elementi che possono risultare piu' o meno importanti, ed in certi casi persino indispensabili, a seconda del tipo di societa' prescelta. Conclude cercando quindi di individuare tali elementi nei vari tipi di societa'.
art. 1346 c.c. art. 1418 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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