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| IDG820601659 | |
| 82.06.01659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonaduce Michele
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| L' amichevole componimento in borsa
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 645-672
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3170
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| L' A., dall' esame della legislazione speciale in materia, rileva
come le controversie insorte in conseguenza di affari conclusi in
borsa possono essere amichevolmente composte da appositi organi:
deputazione di borsa e comitato direttivo degli agenti di cambio, ai
quali le parti possono concordemente rivolgersi. Si tratta di un
arbitrato libero e irrituale. I limiti soggettivi di tale arbitrato
risiedono nella concorde richiesta delle parti che possono essere
costituite da agenti di cambio, commissionari, banche e qualsiasi
operatore di borsa, i limiti oggettivi dellacompetenza arbitrale
della deputazione o del comitato sono costituiti dalle controversie
insorte in conseguenza di affari conclusi in borsa. Alla decisione
pronunziata dalla deputazione di bora o dal comitato direttivo degli
agenti di cambio, secondo l' A. puo' riconoscersi efficacia di
scrittura privata autenticata e contro di essa non appare esperibile
il ricorso amminstrativo alla Consob. Si distingue dal componimento
amichevole delle controversie l' amichevole componimento delle
insolvenze, che si diversifica dal precedente per i presupposti, per
le procedure e per il contenuto dell' accordo, che nel componimento
delle insolvenze e' determinato dalla libera volonta' delle parti,
essendo l' intervento del comitato direttivo limitato ad agevolare
nel piu' breve tempo possibile l' incontro delle posizioni
contrapposte delle parti, attraverso il ristabilimento di una nuova
situazione d' equilibrio.
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| l. 20 marzo 1913, n. 272
d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138
r.d. 4 agosto 1913, n. 1068
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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