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147088
IDG820601659
82.06.01659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonaduce Michele
L' amichevole componimento in borsa
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 645-672
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3170
L' A., dall' esame della legislazione speciale in materia, rileva come le controversie insorte in conseguenza di affari conclusi in borsa possono essere amichevolmente composte da appositi organi: deputazione di borsa e comitato direttivo degli agenti di cambio, ai quali le parti possono concordemente rivolgersi. Si tratta di un arbitrato libero e irrituale. I limiti soggettivi di tale arbitrato risiedono nella concorde richiesta delle parti che possono essere costituite da agenti di cambio, commissionari, banche e qualsiasi operatore di borsa, i limiti oggettivi dellacompetenza arbitrale della deputazione o del comitato sono costituiti dalle controversie insorte in conseguenza di affari conclusi in borsa. Alla decisione pronunziata dalla deputazione di bora o dal comitato direttivo degli agenti di cambio, secondo l' A. puo' riconoscersi efficacia di scrittura privata autenticata e contro di essa non appare esperibile il ricorso amminstrativo alla Consob. Si distingue dal componimento amichevole delle controversie l' amichevole componimento delle insolvenze, che si diversifica dal precedente per i presupposti, per le procedure e per il contenuto dell' accordo, che nel componimento delle insolvenze e' determinato dalla libera volonta' delle parti, essendo l' intervento del comitato direttivo limitato ad agevolare nel piu' breve tempo possibile l' incontro delle posizioni contrapposte delle parti, attraverso il ristabilimento di una nuova situazione d' equilibrio.
l. 20 marzo 1913, n. 272 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138 r.d. 4 agosto 1913, n. 1068
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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