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147089
IDG820601660
82.06.01660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiesa Elisabetta
Sulla decorrenza dei termini di impugnazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo
nota a C. Cost. 27 novembre 1980, n. 152 Cass. sez. I civ. 4 giugno 1981, n. 3614
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 450-462
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362
La Cassazione con la sentenza citata in epigrafe ha cosi' deciso: "a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell' art. 99 comma 5 l. fall., nella parte in cui faceva decorrere i termini per appellare e ricorrere per Cassazione dall' affissione della sentenza, le impugnazioni devono essere proposte o nei termini speciali di cui allo stesso art. 99 comma 5 l. fall., decorrenti dalla notificazione della sentenza, o nel termine lungo ordinario, decorrente dalla pubblicazione della sentenza". L' A. osserva che la Corte Costituzionale, con decisione 27/11/1980 n. 152 cui si riferisce la pronunzia della Cassazione annotata, ha emesso una sentenza meramente ablativa, percio' la vacatio legis che si e' venuta formando deve essere colmata dal legislatore ordinario. Spetta, medio tempo, all' interprete, di individuare l' atto, sostitutivo della affissione, idoneo a far decorrere il termine di cui all' art. 99 l. fall.. La Corte di Cassazione lo ha individuato nella notificazione della sentenza o nella sua pubblicazione; l' A. rilevando che la Suprema Corte non poteva fare altrimenti, si preoccupa di mantenere all' art. 99 l' originaria attitudine a determinare il rapido passaggio in giudicato della sentenza. A tale scopo individua nel Curatore, che esercita una funzione pubblica, chi, richiedendo la notificazione della sentenza, eviti il lungo termine di cui all' art. 327 c.p.c.. Conclude auspicando che in attesa che il legislatore provveda a dare nuove e compiute regole alla materia, la sensibilita' dei Curatori sia tale da scongiurare, mediante la notificazione della sentenza, l' applicabilita' di tale termine.
art. 24 Cost. art. 99 l. fall. art. 326 c.p.c. art. 327 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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