| La Cassazione con la sentenza citata in epigrafe ha cosi' deciso: "a
seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'
art. 99 comma 5 l. fall., nella parte in cui faceva decorrere i
termini per appellare e ricorrere per Cassazione dall' affissione
della sentenza, le impugnazioni devono essere proposte o nei termini
speciali di cui allo stesso art. 99 comma 5 l. fall., decorrenti
dalla notificazione della sentenza, o nel termine lungo ordinario,
decorrente dalla pubblicazione della sentenza". L' A. osserva che la
Corte Costituzionale, con decisione 27/11/1980 n. 152 cui si
riferisce la pronunzia della Cassazione annotata, ha emesso una
sentenza meramente ablativa, percio' la vacatio legis che si e'
venuta formando deve essere colmata dal legislatore ordinario.
Spetta, medio tempo, all' interprete, di individuare l' atto,
sostitutivo della affissione, idoneo a far decorrere il termine di
cui all' art. 99 l. fall.. La Corte di Cassazione lo ha individuato
nella notificazione della sentenza o nella sua pubblicazione; l' A.
rilevando che la Suprema Corte non poteva fare altrimenti, si
preoccupa di mantenere all' art. 99 l' originaria attitudine a
determinare il rapido passaggio in giudicato della sentenza. A tale
scopo individua nel Curatore, che esercita una funzione pubblica,
chi, richiedendo la notificazione della sentenza, eviti il lungo
termine di cui all' art. 327 c.p.c.. Conclude auspicando che in
attesa che il legislatore provveda a dare nuove e compiute regole
alla materia, la sensibilita' dei Curatori sia tale da scongiurare,
mediante la notificazione della sentenza, l' applicabilita' di tale
termine.
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