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147090
IDG820601661
82.06.01661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Menghi Ilario
Osservazioni a Cass. sez. I civ. 28 novembre 1981, n. 6340
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 424-429
D312202
L' A., osserva che, con la sentenza in epigrafe la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento circa l' ammissibilita' nel sistema vigente della categoria delle c.d. deliberazioni inesistenti, orientamento che ha conosciuto da parte della piu' recente dottrina una serie di critiche particolarmente serrate. Queste hanno affermato, per un verso, l' arbitrarieta' di una costruzione cosi' escogitata, per altro verso, l' incertezza che si avrebbe in un sistema che sembra limitare le cause di nullita' della deliberazione alle ipotesi di cui all' art. 2379 c.c., ritenendo gli altri casi di contrasto alla legge o all' atto costitutivo mere cause di annullabilita' ex art. 2377 c.c.. In questa situazione di contrasto fra giurisprudenza e dottrina, l' A. pone in rilievo il fatto che alla Cassazione, nella sentenza in esame, non sfugge la circostanza che il concetto di inesistenza, riferito alle deliberazioni assembleari, deve essere adottato con cautela non essendo normativamente previsto, e tenuto anche conto del sistema delineato dagli artt. 2377 e 2379 c.c.. Questa consapevolezza ha spinto la Corte a stabilire che, oltre al caso di mancata convocazione, si ha pure inesistenza delle delibere assembleari nelle ipotesi di mancata votazione dei soci e di mancata verbalizzazione delle operazioni assembleari. La Corte non dice espressamente se solo questi siano i casi di inesistenza o se ne siano altri ancora; tutto pero' lascia ritenere che si sia in presenza di una precisa volonta' di delimitare la categoria a singole e ben individuate ipotesi.
art. 2377 c.c. art. 2379 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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