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147093
IDG820601664
82.06.01664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rosapepe Roberto
Presunzione muciana e regime patrimoniale della famiglia
nota a Trib. Napoli 22 giugno 1981
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 507-516
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313331; D30128
La sentenza in rassegna e ' cosi' massimata: "La presunzione muciana prevista dall' art. 70 l. fall. non e' incompatibile col regime di comunione legale introdotto dalla l. 19 maggio 1975 n. 151. Non trova applicazione la presunzione muciana per l' acquisto compiuto dal coniuge del fallito anteriormente alla celebrazione del matrimonio". L' A. ricorda la disputa che tale questione ha sollevato in dottrina. La maggioranza di questa ha ribadito, anche recentemente, l' incompatibilita' della muciana col regime di comunione per la fondamentale considerazione che il sistema introdotto dalla legge del 1975 e' difficilmente conciliabile col meccanismo dell' art. 70 l. fall., nel quale la presunzione della proprieta' esclusiva del bene per l' imprenditore fallito e' collegata all' appartenenza al fallito stesso del denaro utilizzato per l' acquisto. Di contrario avviso e' la minoranza della dottrina. Secondo l' A., sulla base di una interpretazione che tenga conto del dato sistematico, che tenga conto cioe' della mancata abrogazione dell' art. 70 l. fall. e che sia quindi volta soltanto ad individuare gli eventuali limiti che all' ambito di applicazione della muciana siano derivati dall' introduzione del nuovo regime patrimoniale della famiglia, deve escludersi che la presunzione operi qualora i coniugi abbiano optato per il regime di comunione; resta invece inpregiudicata la possiblita' di applicare l' art. 70 l. fall. in regime di separazione. Conclude criticando la sentenza e osservando che, nella specie, il problema della compatibilita' della muciana col regime di comunione non era rilevante, perche' l' acquisto da parte del coniuge del fallito era stato realizzato circa un anno prima della celebrazione del matrimonio, cosicche', come sottolineato dal Tribunale, era del tutto pacifica l' applicabilita' dell' art. 70 l. fall..
art. 70 l. fall. artt. 177 e ss. c.c. l. 19 maggio 1975, n. 151
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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