| Gli AA. dopo aver precisato che nella teoria, "presupposizione" e' il
complesso delle circostanze la cui supposizione, pur non dedotta
nella manifestazione negoziale, sia stata determinante nella
decisione di concludere l' affare, ricordano la teoria del
Windscheid, e la revisione critica di questa effettuata dall'
Oertman, secondo cui le rappresentazioni mentali delle circostanze
sulle quali e' fondato il consenso costituiscono fondamento del
negozio, e che qualifica apprezzabili le rappresantazioni mentali di
una sola delle parti, unicamente nel caso che l' altra ne avesse
avuto conoscenza. Rilevano poi come il problema dell' influenza della
presupposizione sul contratto, visto da prima da un punto di vista
soggettivistico, si sia evoluto in senso oggettivo particolarmente
nella esperienza tedesca, dove l' applicazione del concetto del
fondamento del negozio in senso soggettivo, cede via via a tecniche
di decisione dove la situazione del caso concreto e' argomentata da
diverse formule, "impossibilita' economica, inesigibilita', tutte
caratterizzate in senso oggettivo". La stessa tendenza e' rilevata
dagli AA. anche in altri ordinameni giuridici come quello dell' area
francese e dell' area del common law.
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