Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147099
IDG820601671
82.06.01671 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frigenti Mario
Nota a Cass. sez. II civ. 25 gennaio 1981, n. 1154
Riv. not., an. 35 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 1119-1122
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30285
Secondo la sentenza annotata l' onere testamentario, in base al quale l' erede ha l' obbligo di mantenere un terzo vita natural durante, consiste in un obbligo di facere, suscettibile di eventuale valutazione economica e quindi di trasformare in obbligo di dare. Nella previsione operata dal de cuius e' ravvisabile una disposizione onerata con la quale il testatore fa carico all' erede di una prestazione verso un terzo beneficiario e l' onerato, accettando la disposizione, diviene giuridicamente obbligato all' adempimento del modus. La fattispecie viene inquadrata dall' A. in un vitalizio alimentare riconducibile nell' ambito dell' art. 1872 c.c. (rendita vitalizia). In essa ravvisano entrambi gli elementi qualificanti della rendita vitalizia, cioe' l' obbligo di effettuare una prestazione periodica a vantaggio di taluno vita natural durante e l' area connessa alla incertezza circa la durata della vita del beneficiario.
art. 1872 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati