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Documento


147101
IDG820601741
82.06.01741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bosello Furio
La determinazione del reddito degli agenti e rappresentanti di commercio
sunto della relazione detta all' omonimo Convegno organizzato dal Centro tecnico di studi sul commercio, Bologna, 25 ottobre 1980
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 496-499
D3178; D2306
L' A. osserva come l' agente di commercio sia imprenditore e come tale sottoposto alla normativa non solo civilistica ma anche fiscale propria degli imprenditori. Conseguenza di cio' e' che il reddito dell' agente di commercio va determinato secondo il criterio della competenza. Indaga poi su tale criterio osservando che non e' del tutto esatto, sotto il profilo strettameto giuridico, fare esclusivo riferimento al concetto di maturazione ma che occorre invece riferirsi ai principi generali. Affronta poi la problematica sorgente dall' art. 18 d.p.r. n. 600/73 ed afferma che per i minori operatori il criterio di competenza, che nessuno discute, puo' coincidere, anche, ma non necessariamente, con il criterio di cassa. Sempre in tema del citato art. 18 afferma che non e' solo una norma sulla tenuta di determinate scritture contabili, ma e' anche una norma per la determinazione del reddito, ed osserva che se le registrazioni effettuate nel registro tenuto ai fini sull' imposta sul valore aggiunto non servono ai fini dell' imposizione sul reddito, si viene a vanificare la funzione della norma.
art. 18 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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