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Documento


147109
IDG820601751
82.06.01751 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sarale Marcella
Osservazioni a Cass. sez. lav. 28 gennaio 1981, n. 650
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 319-323
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3001; D3114
L' A. annotando la sentenza osserva l' evidente difficolta' di trovare nelle norme del nostro ordinamento un insieme omogeneo di criteri di individuazione del gruppo, che dovrebbe convincere anche della scarsa opportunita' di uno sforzo ricostruttivo che giungesse a riconoscere, al gruppo in quanto tale, una rilevanza in se', una autonomia ed una capacita' tale da trasformarlo in un centro di imputazione di rapporti giuridici. L' uso e l' abuso della personalita' giuridica, che grazie ad un artifizio formale serve spesso a coprire i veri protagonisti di oscure operazioni, dovrebbe indurre a valutare poco favorevolmente la nascita di una nuova, inafferrabile e polimorfa entita' giuridicamente definita. In ordine a tali considerazioni l' A. approva il principio ribadito nella sentenza annotata in cui si nega che il provato collegamento possa creare un soggetto giuridico ovvero un centro di imputazione di rapporti autonomi rispetto alla societa' stessa. Osserva poi che il problema dell' esistenza di un centro unitario di direzione dell' impresa frantumata per ragioni di opportunita' in una miriade di societa' formalmente autonome ovvero l' esistenza di vincoli e collegamenti fra societa' formalmente autonome, ma spesso non riconducibili in un unica impresa in senso tecnico, influisce e influira' sempre piu' sulle modalita' di attuazione di una serie di rapporti.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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