| 147109 | |
| IDG820601751 | |
| 82.06.01751 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Sarale Marcella
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Osservazioni a Cass. sez. lav. 28 gennaio 1981, n. 650
| |
| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 319-323
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D3001; D3114
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. annotando la sentenza osserva l' evidente difficolta' di
trovare nelle norme del nostro ordinamento un insieme omogeneo di
criteri di individuazione del gruppo, che dovrebbe convincere anche
della scarsa opportunita' di uno sforzo ricostruttivo che giungesse a
riconoscere, al gruppo in quanto tale, una rilevanza in se', una
autonomia ed una capacita' tale da trasformarlo in un centro di
imputazione di rapporti giuridici. L' uso e l' abuso della
personalita' giuridica, che grazie ad un artifizio formale serve
spesso a coprire i veri protagonisti di oscure operazioni, dovrebbe
indurre a valutare poco favorevolmente la nascita di una nuova,
inafferrabile e polimorfa entita' giuridicamente definita. In ordine
a tali considerazioni l' A. approva il principio ribadito nella
sentenza annotata in cui si nega che il provato collegamento possa
creare un soggetto giuridico ovvero un centro di imputazione di
rapporti autonomi rispetto alla societa' stessa. Osserva poi che il
problema dell' esistenza di un centro unitario di direzione dell'
impresa frantumata per ragioni di opportunita' in una miriade di
societa' formalmente autonome ovvero l' esistenza di vincoli e
collegamenti fra societa' formalmente autonome, ma spesso non
riconducibili in un unica impresa in senso tecnico, influisce e
influira' sempre piu' sulle modalita' di attuazione di una serie di
rapporti.
| |
| | |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |