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| IDG820601753 | |
| 82.06.01753 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giuliani Balestri Ubaldo
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| La responsabilita' penale del gestore dell' impresa individuale in
caso di assoluzione del fallito dall' accusa di bancarotta
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| nota a Trib. Napoli 10 aprile 1980
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 398-405
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31320
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| La sentenza annotata, che ha risolto un caso piuttosto singolare, ha
affermato che: "dichiarato fallito l' imprenditore e assolto dall'
imputazione di bancarotta fraudolenta, e' possibile condannare per lo
stesso reato il coimputato socio di fatto dell' imprenditore, non
dichiarato a sua volta fallito". L' A. osserva come la sentenza sia
stata criticata da M. Jorio, ma che la critica non e' fondata perche'
esiste l' art. 227 l. fall. che cosi' recita: "all' istitore dell'
imprenditore dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli
si sia reso colpevole dei fatti previsti negli art. 216, 217, 218,
220 si applicano le pene in questi stabilite". Se, dunque, osserva l'
A. chi svolge le funzioni di istitore puo' rispondere di bancarotta
ancora che non fallito in proprio, a fortiori, chi svolge funzioni
piu' importanti dell' istitore potra' essere condannato per
bancarotta. Secondo l' A. si deve ritenere che l' art. 277 l. fall.
abbia voluto sancire un principio ovvio: tutti i collaboratori dell'
imprenditore che esercitano funzioni direttive dell' impresa, e
quindi istitori o gestori o procuratori generali dell' imprenditore
industriale (senza escludere i direttori stessi) e che dell'
esercizio della loro funzione si avvalgono per commettere bancarotta,
devono rispondere di bancarotta in caso di fallimento.
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| art. 277 l. fall.
art. 216 l. fall.
art. 227 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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