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147111
IDG820601753
82.06.01753 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani Balestri Ubaldo
La responsabilita' penale del gestore dell' impresa individuale in caso di assoluzione del fallito dall' accusa di bancarotta
nota a Trib. Napoli 10 aprile 1980
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 398-405
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31320
La sentenza annotata, che ha risolto un caso piuttosto singolare, ha affermato che: "dichiarato fallito l' imprenditore e assolto dall' imputazione di bancarotta fraudolenta, e' possibile condannare per lo stesso reato il coimputato socio di fatto dell' imprenditore, non dichiarato a sua volta fallito". L' A. osserva come la sentenza sia stata criticata da M. Jorio, ma che la critica non e' fondata perche' esiste l' art. 227 l. fall. che cosi' recita: "all' istitore dell' imprenditore dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si sia reso colpevole dei fatti previsti negli art. 216, 217, 218, 220 si applicano le pene in questi stabilite". Se, dunque, osserva l' A. chi svolge le funzioni di istitore puo' rispondere di bancarotta ancora che non fallito in proprio, a fortiori, chi svolge funzioni piu' importanti dell' istitore potra' essere condannato per bancarotta. Secondo l' A. si deve ritenere che l' art. 277 l. fall. abbia voluto sancire un principio ovvio: tutti i collaboratori dell' imprenditore che esercitano funzioni direttive dell' impresa, e quindi istitori o gestori o procuratori generali dell' imprenditore industriale (senza escludere i direttori stessi) e che dell' esercizio della loro funzione si avvalgono per commettere bancarotta, devono rispondere di bancarotta in caso di fallimento.
art. 277 l. fall. art. 216 l. fall. art. 227 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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