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| IDG820601755 | |
| 82.06.01755 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Borgioli Alessandro
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| La rappresentanza cambiaria nelle societa' di capitali
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| nota a Trib. Roma 24 marzo 1981
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 383-390
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312203; D3140
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| Il Tribunale di Roma con la sentenza annotata ha affermato: "poiche'
l' art. 12 della legge cambiaria, in quanto norma speciale, prevale
sull' art. 2384 c.c., l' amministratore della societa' di capitali
che non abbia per statuto il potere di sottoscrivere cambiali, non
impegna la societa', ove tale limitazione risulti regolarmente
pubblicata, ma resta obbligato in proprio come falsus procurator
cambiario". L' A. critica la sentenza ed osserva, raffrontando l'
art. 12 citato con il secondo comma dell' art. 2384 c.c., che essi
operano su piani in parte diversi: con il primo si rinvia
semplicemente alle limitazioni contenute nelle fonti da cui promana
il potere di rappresentanza; con il secondo si prendono invece in
considerazione le eventuali limitazioni per dichiararne espressamente
la non applicabilita' ai terzi; e cio' anche se pubblicate. Osserva
che, anche se si vuol ragionare in termini di rapporti tra regola ed
eccezioni, la regola e' data dal principio espresso nell' articolo 12
della legge cambiaria, l' eccezione invece della disposizione dell'
art. 2384 c.c., e dunque e' questa la norma che prevale sulla prima,
quando si tratta della rappresentanza delle societa' di capitali.
Tale indirizzo trova piena conferma in campo comparatistico. Conclude
affermando che la soluzione adottata dal Tribunale di Roma, che si
pone in contrasto con tale indirizzo, va quindi respinta, come quella
che si fonda su una concezione del rapporto di specialita' tra norme
che e' solo frutto di un grossolano equivoco.
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| art. 2384 c.c.
art. 12 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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