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147113
IDG820601755
82.06.01755 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgioli Alessandro
La rappresentanza cambiaria nelle societa' di capitali
nota a Trib. Roma 24 marzo 1981
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 383-390
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D3140
Il Tribunale di Roma con la sentenza annotata ha affermato: "poiche' l' art. 12 della legge cambiaria, in quanto norma speciale, prevale sull' art. 2384 c.c., l' amministratore della societa' di capitali che non abbia per statuto il potere di sottoscrivere cambiali, non impegna la societa', ove tale limitazione risulti regolarmente pubblicata, ma resta obbligato in proprio come falsus procurator cambiario". L' A. critica la sentenza ed osserva, raffrontando l' art. 12 citato con il secondo comma dell' art. 2384 c.c., che essi operano su piani in parte diversi: con il primo si rinvia semplicemente alle limitazioni contenute nelle fonti da cui promana il potere di rappresentanza; con il secondo si prendono invece in considerazione le eventuali limitazioni per dichiararne espressamente la non applicabilita' ai terzi; e cio' anche se pubblicate. Osserva che, anche se si vuol ragionare in termini di rapporti tra regola ed eccezioni, la regola e' data dal principio espresso nell' articolo 12 della legge cambiaria, l' eccezione invece della disposizione dell' art. 2384 c.c., e dunque e' questa la norma che prevale sulla prima, quando si tratta della rappresentanza delle societa' di capitali. Tale indirizzo trova piena conferma in campo comparatistico. Conclude affermando che la soluzione adottata dal Tribunale di Roma, che si pone in contrasto con tale indirizzo, va quindi respinta, come quella che si fonda su una concezione del rapporto di specialita' tra norme che e' solo frutto di un grossolano equivoco.
art. 2384 c.c. art. 12 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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