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147114
IDG820601756
82.06.01756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montalenti Paolo
Pagamenti anticipati con mezzi normali e revocatoria
nota a Cass. sez. I civ. 30 marzo 1981, n. 1816
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 290-302
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330
La decisione annotata riguarda le questioni della revocabilita' del pagamento di un debito effettuato dal fallito con mezzi normali prima della sua scadenza, fissata in un momento anteriore alla data della dichiarazione di fallimento. Il pagamento anticipato di debito non scaduto puo' essere assoggettato, al variare di alcuni presupposti, a tre regimi normativi diversi: a) e' inefficace, ex art. 65 l. fall., se la scadenza del debito e' coincidente o posteriore alla sentenza dichiarativa e se il pagamento e' stato effettuato nei due anni anteriori ad essa; b) e' revocabile, ex art. 67 comma 2, l. fall., se la scadenza del debito e' anteriore alla sentenza dichiarativa, se il pagamento e' avvenuto nell' anno anteriore ad essa e se il curatore prova la scientia decoctionis del terzo; c) e' soggetto a revocatoria ordinaria, ex art. 66 l. fall., se la scadenza del debito e' anteriore alla sentenza dichiarativa, se il pagamento e' effettuato in un periodo precedente all' anno anteriore ad essa e se, ovviamente, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi previsti per l' esercizio dell' azione. La seconda massima annotata accetta il principio secondo cui la scientia decoctionis, pur essendo un fatto psicologico, non puo' essere circoscritta ad uno stato d' animo meramente soggettivo, rilevando invece in modo determinante il fatto che le circostanze esterne siano tali da suggerire un convincimento attribuibile ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza. Le due ultime massime sono connesse, in quanto si fondano sul presupposto dell' identita' logica tra insolvenza e temporanea difficolta'. E' in effetti, orientamento oggi consolidato della giurisprudenza sia della Suprema Corte sia delle Corti di merito il ritenere che le due nozioni "si identificano e coincidono" e che quindi i termini per l' esercizio delle revocatorie decorrono dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata e non dalla data di dichiarazione di fallimento.
art. 65 l. fall. art. 66 l. fall. art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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