| La decisione annotata riguarda le questioni della revocabilita' del
pagamento di un debito effettuato dal fallito con mezzi normali prima
della sua scadenza, fissata in un momento anteriore alla data della
dichiarazione di fallimento. Il pagamento anticipato di debito non
scaduto puo' essere assoggettato, al variare di alcuni presupposti, a
tre regimi normativi diversi: a) e' inefficace, ex art. 65 l. fall.,
se la scadenza del debito e' coincidente o posteriore alla sentenza
dichiarativa e se il pagamento e' stato effettuato nei due anni
anteriori ad essa; b) e' revocabile, ex art. 67 comma 2, l. fall., se
la scadenza del debito e' anteriore alla sentenza dichiarativa, se il
pagamento e' avvenuto nell' anno anteriore ad essa e se il curatore
prova la scientia decoctionis del terzo; c) e' soggetto a revocatoria
ordinaria, ex art. 66 l. fall., se la scadenza del debito e'
anteriore alla sentenza dichiarativa, se il pagamento e' effettuato
in un periodo precedente all' anno anteriore ad essa e se,
ovviamente, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi previsti
per l' esercizio dell' azione. La seconda massima annotata accetta il
principio secondo cui la scientia decoctionis, pur essendo un fatto
psicologico, non puo' essere circoscritta ad uno stato d' animo
meramente soggettivo, rilevando invece in modo determinante il fatto
che le circostanze esterne siano tali da suggerire un convincimento
attribuibile ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza. Le
due ultime massime sono connesse, in quanto si fondano sul
presupposto dell' identita' logica tra insolvenza e temporanea
difficolta'. E' in effetti, orientamento oggi consolidato della
giurisprudenza sia della Suprema Corte sia delle Corti di merito il
ritenere che le due nozioni "si identificano e coincidono" e che
quindi i termini per l' esercizio delle revocatorie decorrono dalla
data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata e
non dalla data di dichiarazione di fallimento.
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