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| IDG820601889 | |
| 82.06.01889 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ceroni Cristina
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| Inflazione e perdita di significato delle indicazioni monetarie della
norma
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| nota a decr. Trib. Milano 27 giugno 1980
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 8-9, pt. 1B, pag. 561-564
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D965; F70; F71; D4157
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| La legge 1 dicembre 1956 n. 1426 in tema di liquidazione dei compensi
ai consulenti tecnici d' ufficio del giudice non stabiliva i compensi
secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell' inizio o
della cessazione delle prestazioni, ne' secondo il valore della
causa, ne' secondo equita', bensi' in base a una cifra ritenuta
congrua al momento dell' inizio o della cessazione delle prestazioni,
ne' secondo il valore della causa, ne' secondo equita', bensi' in
base a una cifra ritenuta congrua al momento dell' approvazione della
legge e che per effetto delle successive variazioni del potere d'
acquisto della moneta, e' diventata piu' che inadeguata,
insignificante. Il Tribunale di Milano, col decreto annotato, ha
definito abrogata la legge suddetta, nei limiti in cui quantifica i
compensi, per tre motivi, per implicito (abrogazione tacita), per
illegittimita' e per pratica impossibilita' di applicazione
(effettivita'), ed ha colmato la lacuna con un procedimento analogico
ritenendo applicabili le tariffe professionali. L' A. ritiene che nel
caso della norma in questione si debba parlare o di invalidita'
sopravvenuta (illegittimita'), o di cessazione di efficacia
(ineffettivita') o di mutamento del significato. Scarta le prime due
ipotesi e anche l' abrogazione in quanto non c' e' stata nessuna
sostituzione ne' espressa ne' tacita della legge, e parla di
invecchiamento della norma con conseguente perdita di significato
delle indicazioni monetarie (lacuna semantica).
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| l. 1 dicembre 1956, n. 1426
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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