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147132
IDG820601903
82.06.01903 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricci Edoardo F.
Prime impressioni sulla declaratoria di parziale incostituzionalita' dell' art. 99 comma 6 l. fall.
nota a C. Cost. 3 aprile 1982, n. 69
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 563-569
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362
La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l' art. 99, comma 6, della legge fallimentare, che vieta l' appello contro le sentenze pronunciate nel giudizio di opposizione a stato passivo quando il credito insinuato non eccede la competenza del Pretore e si tratta di credito di lavoro previdenziale. La stessa Corte si rifiuta, comunque, di inserire l' appello e il principio del doppio grado tra le garanzie costituzionali del diritto di difesa. De iure condendo, si puo' ipotizzare che l' art. 99, comma 6, della legge fallimentare subira' ulteriori dichiarazioni di illegittimita': non avrebbe senso, si sostiene, la sopravvivenza di tale norma in ordine agli altri possibili crediti (diversi da quelli di lavoro e previdenziali), che in ipotesi appartengano a loro volta alla competenza pretorile ratione materiae.
art. 99, comma 6, l. fall. art. 3 Cost. art. 409 c.p.c. art. 422 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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