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147133
IDG820601904
82.06.01904 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antonucci Antonella
Sulle finalita' dell' audizione del debitore
nota a Trib. Bari 15 gennaio 1981
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 713-718
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31316
La sentenza del Tribunale di Bari in rassegna ha ritenuto che l' esigenza e la difesa tutelata dall' art. 15 l. fall. non e' formale, ma correlata alla effettiva necessita' che la pronunzia venga emessa sentite le ragioni degli interessati, quando tali ragioni esistano e possano influire sulla decisione del Tribunale. L' A. concorda con la prima parte della massima del Tribunale, dissente dalla seconda, per cui la misura della tutela del diritto di difesa del debitore sarebbe diretta funzione dell' esistenza e della fondatezza degli argomenti proponibili dall' imprenditore a sostegno delle proprie ragioni. Ricorda una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 15 l. fall. nella parte in cui non prevede l' obbligo del giudice fallimentare di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l' esercizio del diritto di difesa. L' obbligo di convocazione, secondo l' A., non e' che una forma minima di garanzia, la quale probabilmente ammette equipollenti, ma comunque deve essere rispettata dal Tribunale a prescindere da ogni valutazione di merito sulle ragioni del debitore. In chiusura osserva che l' art. 15 l. fall., prima dell' intervento della Corte Costituzionale, rendendo meramente facoltativa l' audizione dell' imprenditore, prima della pronunzia di fallimento, tutelava in maniera univoca l' interesse dei creditori istanti, mentre la Corte Costituzionale si e' mossa in direzione opposta, privilegiando l' interesse dell' imprenditore ad esercitare quel diritto di difesa che era rinviato e limitato alla successiva e eventuale fase processuale introdotta dalla opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 15 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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