| La sentenza del Tribunale di Bari in rassegna ha ritenuto che l'
esigenza e la difesa tutelata dall' art. 15 l. fall. non e' formale,
ma correlata alla effettiva necessita' che la pronunzia venga emessa
sentite le ragioni degli interessati, quando tali ragioni esistano e
possano influire sulla decisione del Tribunale. L' A. concorda con la
prima parte della massima del Tribunale, dissente dalla seconda, per
cui la misura della tutela del diritto di difesa del debitore sarebbe
diretta funzione dell' esistenza e della fondatezza degli argomenti
proponibili dall' imprenditore a sostegno delle proprie ragioni.
Ricorda una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'
illegittimita' dell' art. 15 l. fall. nella parte in cui non prevede
l' obbligo del giudice fallimentare di disporre la comparizione del
debitore in camera di consiglio per l' esercizio del diritto di
difesa. L' obbligo di convocazione, secondo l' A., non e' che una
forma minima di garanzia, la quale probabilmente ammette
equipollenti, ma comunque deve essere rispettata dal Tribunale a
prescindere da ogni valutazione di merito sulle ragioni del debitore.
In chiusura osserva che l' art. 15 l. fall., prima dell' intervento
della Corte Costituzionale, rendendo meramente facoltativa l'
audizione dell' imprenditore, prima della pronunzia di fallimento,
tutelava in maniera univoca l' interesse dei creditori istanti,
mentre la Corte Costituzionale si e' mossa in direzione opposta,
privilegiando l' interesse dell' imprenditore ad esercitare quel
diritto di difesa che era rinviato e limitato alla successiva e
eventuale fase processuale introdotta dalla opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento.
| |