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| IDG820601906 | |
| 82.06.01906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Denozza Francesco, Presti Gaetano
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| Questioni in tema di "unico azionista"
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| nota a Cass. sez. un. civ. 14 dicembre 1981, n. 6594
App. Milano 5 febbraio 1982
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 614-630
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312201
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| Gli AA., annotando le sentenze in rassegna in tema di unico azionista
di societa' di capitali, rilevano come le Sezioni Unite cambiando una
precedente giurisprudenza abbiano affermato l' applicabilita' dell'
art. 2362 c.c. all' unico azionista anche se persona giuridica, e
come la Corte d' Appello di Milano abbia ribadito tale regola e abbia
altresi' statuito per sfuggire all' applicazione della norma.
Rilevano anche come la Cassazione abbia affermato la competenza del
giudice italiano a conoscere delle responsabilita', ex art. 2632
c.c., dell' unico socio delle societa' per azioni con sede in Italia,
ancorche' l' unico azionista sia straniero. Tale sentenza pare agli
AA. fondamentalmente corretta nell' individuazione del momento e
quindi del luogo in cui sorge la responsabilita' illimitata ex art.
2632 c.c., ma si espone a critica quando ripropone un parallelismo
assoluto tra legge applicabile e giurisdizione. Per quanto riguarda
la questione dell' applicabilita' dell' art. 2632 c.c. alle persone
giuridiche socie, gli AA. commentano con compiacimento la sentenza,
aderendo anche alla sua motivazione. Per quanto riguarda la decisione
della Corte d' Appello di Milano gli AA. manifestano il loro consenso
in linea di principio con l' impostazione seguita dal Collegio, ma
esprimono dubbi, soprattutto in prospettiva futura, sulla congruita'
della decisione rispetto ai fatti emersi in corso di causa, e si
augurano che in un prossimo futuro la Cassazione si decida ad
affrontare in maniera meno formalistica il problema del "paravento"
della personalita' giuridica, mettendo a disposizione dei giudici di
merito uno strumento ampiamente collaudato all' estero, quale e'
quello del "Durchgriff", anziche' lasciare il risultato delle
decisioni, alla casuale severita' nell' accertamento di simulate
intestazioni.
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| art. 2632 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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