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147134
IDG820601906
82.06.01906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Denozza Francesco, Presti Gaetano
Questioni in tema di "unico azionista"
nota a Cass. sez. un. civ. 14 dicembre 1981, n. 6594 App. Milano 5 febbraio 1982
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 614-630
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
Gli AA., annotando le sentenze in rassegna in tema di unico azionista di societa' di capitali, rilevano come le Sezioni Unite cambiando una precedente giurisprudenza abbiano affermato l' applicabilita' dell' art. 2362 c.c. all' unico azionista anche se persona giuridica, e come la Corte d' Appello di Milano abbia ribadito tale regola e abbia altresi' statuito per sfuggire all' applicazione della norma. Rilevano anche come la Cassazione abbia affermato la competenza del giudice italiano a conoscere delle responsabilita', ex art. 2632 c.c., dell' unico socio delle societa' per azioni con sede in Italia, ancorche' l' unico azionista sia straniero. Tale sentenza pare agli AA. fondamentalmente corretta nell' individuazione del momento e quindi del luogo in cui sorge la responsabilita' illimitata ex art. 2632 c.c., ma si espone a critica quando ripropone un parallelismo assoluto tra legge applicabile e giurisdizione. Per quanto riguarda la questione dell' applicabilita' dell' art. 2632 c.c. alle persone giuridiche socie, gli AA. commentano con compiacimento la sentenza, aderendo anche alla sua motivazione. Per quanto riguarda la decisione della Corte d' Appello di Milano gli AA. manifestano il loro consenso in linea di principio con l' impostazione seguita dal Collegio, ma esprimono dubbi, soprattutto in prospettiva futura, sulla congruita' della decisione rispetto ai fatti emersi in corso di causa, e si augurano che in un prossimo futuro la Cassazione si decida ad affrontare in maniera meno formalistica il problema del "paravento" della personalita' giuridica, mettendo a disposizione dei giudici di merito uno strumento ampiamente collaudato all' estero, quale e' quello del "Durchgriff", anziche' lasciare il risultato delle decisioni, alla casuale severita' nell' accertamento di simulate intestazioni.
art. 2632 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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