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147135
IDG820601907
82.06.01907 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Farenga Luigi
Il problema dell' ammissibilita' di societa' consortili cooperative
relazione tenuta al Convegno di studio su "Cooperative e consorzi, attualita' e prospettive", Trieste, 10-12 giugno 1982
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 784-792
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31230; D31134
L' A. dopo aver illustrato come sia nato il problema dell' ammissibilita' di costituzione di societa' consortili in forma cooperativa, evidenzia come la giurisprudenza sia stata unanime per una sua soluzione affermativa. La dottrina, invece, su l' interpretazione dell' art. 2615 ter c.c. e' divisa; vi e' chi ritiene che la cooperativa e' l' unico tipo di societa' naturalmente idonea a rivestire una causa consortile e che pertanto era inutile uno esplicito riconoscimento della sua possibilita' di utilizzazione, altri invece affermano che il mancato riferimento nell' art. 2615 ter c.c. alle societa' cooperative puo' spiegarsi con l' intento di salvaguardare la purezza della forma cooperativa. Dopo aver esaminato il problema prima e dopo l' entrata in vigore della l. 10 maggio 1976 n. 377, che ha introdotto l' art. 2615 ter, l' A. ricorda la contemporanea legge 30 aprile 1976 n. 374 e ricerca la nozione di consorzio alla luce delle due suddette leggi. Afferma quindi che la societa' consortile e' societa' solo nella forma e non nella sostanza; ritiene che la possibilita' di una societa' consortile cooperativa, poiche' l' art. 2615 ter l' esclude dall' ambito della sua previsione, dovrebbe ritenersi preclusa. Parla infine della l. 21 marzo 1981 n. 240 che, secondo l' A., ha costituito una deroga al principio contenuto nell' art. 2615 ter c.c. e conclude che deve ritenersi ammissibile la costituzone di societa' consortili in forma cooperativa solo qualora i consorziati siano imprese piccole o medie secondo i parametri della citata legge del 1981; e cio' non solo qualora essi vogliano fruire dei benefici della suddetta legge, ma in ogni caso, dovendo interpretare l' art. 1 della l. 240 come un principio generale.
art. 2615 c.c. l. 10 maggio 1976, n. 377 l. 30 aprile 1976, n. 374 l. 21 marzo 1981, n. 240
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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