| Con la prima massima della sentenza annotata, secondo cui "nell'
ordinario processo di cognizione la proposizione da parte del
convenuto contro il curatore attore di domande riconvenzionali aventi
ad oggetto crediti verso il fallito determina la competenza del
giudice fallimentare per l' intero giudizio", la Cassazione incontra
concordia di opinioni. La disparita' di vedute, si manifesta, secondo
l' A., su che cosa deve fare il giudice adito della causa principale
in presenza della suddetta domanda riconvenzionale ed elenca le varie
soluzioni. Sulla seconda massima annotata, con la quale la Cassazione
in caso di proposizione da parte del convenuto contro il curatore
attore, nell' ordinario processo di cognizione, di una eccezione di
compensazione, ha negato la competenza del giudice fallimentare per
l' intero giudizio e per l' accertamento del credito verso il fallito
opposto in compensazione, l' A. rileva che vi e' contrasto di
opinioni, ma che prevale la tesi che la competenza possa essere
mantenuta davanti al giudice originariamente adito. Si discute anche
se per l' accoglimento della eccezione di compensazione sia o no
necessaria la previa insinuazione del controcredito nel passivo del
fallimento: l' A. richiama in proposito un orientamento secondo cui
la deducibilita', da parte del soggetto convenuto in un giudizio
(ordinario) dal curatore per il recupero di un credito del fallito,
di un controcredito a titolo di compensazione, non solo e' ammessa
anche in mancanza di una preliminare insinuazione di detta pretesa
nel passivo fallimentare, ma neppure e' ostacolata dall' eventuale
rigetto di essa ad opera del giudice fallimentare; contro tale
orientamento - riferisce l' A. - si oppone E. F. Ricci, che sostiene
appartenere alla disciplina sostanziale della compensazione del
fallimento il principio secondo il quale se un creditonon e' idoneo a
concorrere al passivo, esso non e' a fortiori neppure opponibile alla
curatela in compensazione.
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