Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147139
IDG820601911
82.06.01911 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonfatti Sido
Osservazioni a Cass. sez. I civ. 17 febbraio 1982, n. 998
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 583-588
D313; D4022
Con la prima massima della sentenza annotata, secondo cui "nell' ordinario processo di cognizione la proposizione da parte del convenuto contro il curatore attore di domande riconvenzionali aventi ad oggetto crediti verso il fallito determina la competenza del giudice fallimentare per l' intero giudizio", la Cassazione incontra concordia di opinioni. La disparita' di vedute, si manifesta, secondo l' A., su che cosa deve fare il giudice adito della causa principale in presenza della suddetta domanda riconvenzionale ed elenca le varie soluzioni. Sulla seconda massima annotata, con la quale la Cassazione in caso di proposizione da parte del convenuto contro il curatore attore, nell' ordinario processo di cognizione, di una eccezione di compensazione, ha negato la competenza del giudice fallimentare per l' intero giudizio e per l' accertamento del credito verso il fallito opposto in compensazione, l' A. rileva che vi e' contrasto di opinioni, ma che prevale la tesi che la competenza possa essere mantenuta davanti al giudice originariamente adito. Si discute anche se per l' accoglimento della eccezione di compensazione sia o no necessaria la previa insinuazione del controcredito nel passivo del fallimento: l' A. richiama in proposito un orientamento secondo cui la deducibilita', da parte del soggetto convenuto in un giudizio (ordinario) dal curatore per il recupero di un credito del fallito, di un controcredito a titolo di compensazione, non solo e' ammessa anche in mancanza di una preliminare insinuazione di detta pretesa nel passivo fallimentare, ma neppure e' ostacolata dall' eventuale rigetto di essa ad opera del giudice fallimentare; contro tale orientamento - riferisce l' A. - si oppone E. F. Ricci, che sostiene appartenere alla disciplina sostanziale della compensazione del fallimento il principio secondo il quale se un creditonon e' idoneo a concorrere al passivo, esso non e' a fortiori neppure opponibile alla curatela in compensazione.
art. 36 c.p.c. art. 43 l. fall. art. 52 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati