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| IDG820601912 | |
| 82.06.01912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Serpi Giuseppe
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| Il ruolo del notaio nella verbalizzazione delle assemblee
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 777-783
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312202; D969011
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| L' A. afferma come una recente giurisprudenza abbia riportato all'
attenzione degli studiosi e dei pratici il problema del contenuto del
verbale d' assemblea. Il problema sembrava risolto da una sentenza
della Cassazione, la n. 2363 del 1970, che aveva raccolto la tesi del
verbale "sintetico" in opposizione a quella del verbale "analitico"
quando il Tribunale e la Corte d' Appello di Genova sono andati in
contrario avviso. L' A. si propone di esaminare le modalita' in cui
si estrinseca l' intervento del notaio nella verbalizzazione delle
assemblee ed afferma che il notaio, e piu' in generale il segretario
dell' assemblea, ha un compito che e' ben diverso da quello di puro
registratore delle dichiarazioni del presidente: ha precisamente il
compito di verbalizzare quanto di giuridicamente rilevante avviene
alla sua presenza nel corso dell' assemblea. Dal verbale non debbono
risultare le generalita' degli intervenuti, il numero delle azioni
dagli stessi rappresentate e l' intervento in proprio o in
rappresentanza di altre persone, perche' i suddetti accertamenti
vengono effettuati prima dell' inizio dell' assemblea. All' A. sembra
di dover concludere che non appare soddisfacente ne' la tesi del
verbale sintetico, perche' si risolve nell' affermazione che la
verbalizzazione del segretario e' solo verbalizzazione delle
dichiarazioni del Presidente, ne' la tesi del verbale analitico, la
dove sostiene che dal verbale devono risultare elementi e circostanze
che non vengono accertati e constatati direttamente dal
verbalizzante. Sembra all' A. che la struttura e il contenuto del
verbale di assemblea, come in genere di tutti gli atti pubblici,
debba ricavarsi dal testo dell' art. 2700 c.c. e consistano nella
documentazione di tutti i fatti ed atti giuridicamente rilevanti che
il pubblico ufficiale constata avvenuti in sua presenza durante lo
svolgimento dell' assemblea e solo di quelli.
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| art. 2700 c.c.
art. 2375 c.c.
Cass. 30 ottobre 1970, n. 2263
decr. Trib. Genova 6 marzo 1980
decr. App. Genova 23 maggio 1980
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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