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147140
IDG820601912
82.06.01912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Serpi Giuseppe
Il ruolo del notaio nella verbalizzazione delle assemblee
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 777-783
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312202; D969011
L' A. afferma come una recente giurisprudenza abbia riportato all' attenzione degli studiosi e dei pratici il problema del contenuto del verbale d' assemblea. Il problema sembrava risolto da una sentenza della Cassazione, la n. 2363 del 1970, che aveva raccolto la tesi del verbale "sintetico" in opposizione a quella del verbale "analitico" quando il Tribunale e la Corte d' Appello di Genova sono andati in contrario avviso. L' A. si propone di esaminare le modalita' in cui si estrinseca l' intervento del notaio nella verbalizzazione delle assemblee ed afferma che il notaio, e piu' in generale il segretario dell' assemblea, ha un compito che e' ben diverso da quello di puro registratore delle dichiarazioni del presidente: ha precisamente il compito di verbalizzare quanto di giuridicamente rilevante avviene alla sua presenza nel corso dell' assemblea. Dal verbale non debbono risultare le generalita' degli intervenuti, il numero delle azioni dagli stessi rappresentate e l' intervento in proprio o in rappresentanza di altre persone, perche' i suddetti accertamenti vengono effettuati prima dell' inizio dell' assemblea. All' A. sembra di dover concludere che non appare soddisfacente ne' la tesi del verbale sintetico, perche' si risolve nell' affermazione che la verbalizzazione del segretario e' solo verbalizzazione delle dichiarazioni del Presidente, ne' la tesi del verbale analitico, la dove sostiene che dal verbale devono risultare elementi e circostanze che non vengono accertati e constatati direttamente dal verbalizzante. Sembra all' A. che la struttura e il contenuto del verbale di assemblea, come in genere di tutti gli atti pubblici, debba ricavarsi dal testo dell' art. 2700 c.c. e consistano nella documentazione di tutti i fatti ed atti giuridicamente rilevanti che il pubblico ufficiale constata avvenuti in sua presenza durante lo svolgimento dell' assemblea e solo di quelli.
art. 2700 c.c. art. 2375 c.c. Cass. 30 ottobre 1970, n. 2263 decr. Trib. Genova 6 marzo 1980 decr. App. Genova 23 maggio 1980
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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