Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147141
IDG820601913
82.06.01913 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gambino Agostino
Tutela del debitore e dei creditori nelle procedure concorsuali conservative dell' impresa
relazione al VI Congresso dell' Associazione internazionale giuristi Italia-USA, Milano, 6-8 maggio 1982
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 713-726
D312209
L' A. per quanto riguarda i debitori dopo aver rilevato, nell' amministrazione straordinaria che la struttura societaria resta cristallizzata con la dichiarazione d' insolvenza, e che spetta all' imprenditore-debitore di proporre un eventuale concordato, auspica che in sede di riforma legislativa, vengano attribuiti al Commissario Straordinario sia i poteri assembleari sia quello di iniziativa di concordato. Per quanto riguarda i creditori, osserva che la procedura dell' amministrazione straordinaria, in quanto finalizzata alla conservazione dell' impresa, e' in inevitabile contrapposizione all' interesse dei creditori. Questi non possono evitare di vedersi accollare, senza il loro consenso e senza neppure essere stati interpellati, le ulteriori perdite dell' impresa dopo la dichiarazione d' insolvenza attraverso il meccanismo giuridico della prededuzione per i cosiddetti debiti di massa, con l' applicazione anche nella procedura della amministrazione straordinaria del canone di ripartizione dell' attivo di cui all' art. 111 l. fall.. Rileva inoltre che la postergazione dell' interesse dei creditori all' esigenze di conservazione dell' organo produttivo, si verifica attraverso anche l' istituto delle revocatorie fallimentari ed esamina la problematica delle revocatorie incrociate nell' ambito del gruppo. Per evitare l' irrazionalita' e la totale indeterminatezza dei sacrifici richiesti a chi ha legittimamente fatto credito all' impresa, a parere dell' A., e' necessario un piano di risanamento fondato su una adeguata istruttoria tecnica che dia ragione. Questa volta si e' giuridicamente "anche tenuto conto dell' interesse nei creditori" dell' opportunita' del mantenimento in vita dell' organizzazione produttiva in una concreta prospettiva di suo risanamento.
art. 111 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati