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147142
IDG820601914
82.06.01914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Angelis Lorenzo
Conseguenze della mancanza di autorizzazione valutaria sulla sorte dei contratti tra residenti e non residenti
nota a App. Milano 3 luglio 1981
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 696-705
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18116; D30610
Accanto alla tesi accolta dalla sentenza annotata, secondo la quale la mancanza di autorizzazione valutaria vizia insanabilmente il negozio tra un residente ed un non residente fino dal suo momento genetico, l' A. rileva che esiste un altra tesi secondo la quale la mancanza della predetta autorizzazione non inciderebbe sulla validita' del contratto, bensi' impedirebbe unicamente l' esecuzione della prestazione in valuta estera. Secondo l' A. la validita' o l' invalidita' del contratto, ai fini che qui rilevano, deve apprezzarsi esclusivamente in relazione alla sua contrarieta' o meno a norme imperative ed in proposito osserva che il punto focale del problema e' accertare se l' art. 2 della legge valutaria 25 luglio 1956 n. 786 sia o no una norma imperativa. Secondo l' A. non sarebbe di per se imperativa e la sanzione di nullita' del negozio si aggiungerebbe alle altre sanzioni amministrative o, al limite, penali conseguenti alla violazione della norma, solo in caso che vi siano anche violazioni conseguenti, ma distinte dalla prima, di norme effettivamente imperative disciplinanti il monopolio statale sulla valuta e sui cambi. Ricorda poi la nuova normativa introdotta col d.m. 12 marzo 1981 come modificato dai successivi d.m. in data 18 settembre 1981, che hanno innovato in materia di autorizzazioni, autorizzando in via generale l' assunzione di obbligazioni tra residenti e non residenti riguardanti le operazioni in tali decreti indicati. Osserva infine che per le operazioni "residue", cioe' per quelle non autorizzate a priori in via generale, qualora siano reconducibili sotto il dominio dell' art. 2 della legge valutaria del 1956, occorre pur sempre per poter essere pattuite ed eseguite una preventiva autorizzazione generale o particolare.
art. 2 l. 25 luglio 1956, n. 786
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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