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| IDG820601914 | |
| 82.06.01914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Angelis Lorenzo
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| Conseguenze della mancanza di autorizzazione valutaria sulla sorte
dei contratti tra residenti e non residenti
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| nota a App. Milano 3 luglio 1981
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 696-705
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18116; D30610
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| Accanto alla tesi accolta dalla sentenza annotata, secondo la quale
la mancanza di autorizzazione valutaria vizia insanabilmente il
negozio tra un residente ed un non residente fino dal suo momento
genetico, l' A. rileva che esiste un altra tesi secondo la quale la
mancanza della predetta autorizzazione non inciderebbe sulla
validita' del contratto, bensi' impedirebbe unicamente l' esecuzione
della prestazione in valuta estera. Secondo l' A. la validita' o l'
invalidita' del contratto, ai fini che qui rilevano, deve apprezzarsi
esclusivamente in relazione alla sua contrarieta' o meno a norme
imperative ed in proposito osserva che il punto focale del problema
e' accertare se l' art. 2 della legge valutaria 25 luglio 1956 n. 786
sia o no una norma imperativa. Secondo l' A. non sarebbe di per se
imperativa e la sanzione di nullita' del negozio si aggiungerebbe
alle altre sanzioni amministrative o, al limite, penali conseguenti
alla violazione della norma, solo in caso che vi siano anche
violazioni conseguenti, ma distinte dalla prima, di norme
effettivamente imperative disciplinanti il monopolio statale sulla
valuta e sui cambi. Ricorda poi la nuova normativa introdotta col
d.m. 12 marzo 1981 come modificato dai successivi d.m. in data 18
settembre 1981, che hanno innovato in materia di autorizzazioni,
autorizzando in via generale l' assunzione di obbligazioni tra
residenti e non residenti riguardanti le operazioni in tali decreti
indicati. Osserva infine che per le operazioni "residue", cioe' per
quelle non autorizzate a priori in via generale, qualora siano
reconducibili sotto il dominio dell' art. 2 della legge valutaria del
1956, occorre pur sempre per poter essere pattuite ed eseguite una
preventiva autorizzazione generale o particolare.
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| art. 2 l. 25 luglio 1956, n. 786
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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