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| IDG820601915 | |
| 82.06.01915 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vicari Donatella
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| Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento e buona fede del
terzo
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| nota a Cass. sez. I civ. 7 luglio 1981, n. 4434
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 637-663
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3133; D3134
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| L' A. aderisce a quanto affermato dalla Cassazione con la prima
massima, e cioe' che gli effetti sostanziali del fallimento iniziano
a decorrere dalla data del deposito della sentenza e non da quella
della sua pronunzia in camera di consiglio, ne' dall' adempimento
delle ulteriori forme di pubblicita' previste dall' art. 17 l. fall..
Non condivide invece il principio pure affermato dalla Corte secondo
cui la buona fede e' assolutamente irrilevante ai fini dell'
inefficacia degli atti ex art. 44 l. fall., osservando come il fatto
che ricorra un notevole interesse a che il fallito sia posto in
condizioni di non potersi piu' muovere liberamente nel mondo degli
affari, non postuli, che tale interesse sia preminente rispetto a
quello dei terzi, che, senza colpa, abbiano intrattenuto rapporti
giuridici con un imprenditore dichiarato fallito, e come, in assenza
di sicuri ed inequivoci indici nella legge fallimentare a favore
dell' irrilevanza della buona fede, non possa negarsi l'
applicabilita' anche all' imprenditore fallito dei principi generali
che regolano la materia. Non condivide neppure l' altro principio
affermato dalla Corte secondo cui l' inefficacia degli atti compiuti
dal fallito prescinde dalla loro idoneita' a recare pregiudizio nei
confronti dei creditori, ma e' correlata esclusivamente alla
cessazione del potere di disposizione del fallito; critica tale
principio osservando che, se ammette che proprio perche' la capacita'
del fallito rimane intatta ed il divieto di disporre ed amministrare
e' posto in funzione esclusiva della conservazione del patrimonio per
l' attuazione della par condicio, la Cassazione avrebbe dovuto trarre
la conseguenza logica che gli atti che non arrecano pregiudizio ai
creditori restano pienamente validi.
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| art. 44 l. fall.
art. 17 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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