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147143
IDG820601915
82.06.01915 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vicari Donatella
Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento e buona fede del terzo
nota a Cass. sez. I civ. 7 luglio 1981, n. 4434
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 637-663
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3133; D3134
L' A. aderisce a quanto affermato dalla Cassazione con la prima massima, e cioe' che gli effetti sostanziali del fallimento iniziano a decorrere dalla data del deposito della sentenza e non da quella della sua pronunzia in camera di consiglio, ne' dall' adempimento delle ulteriori forme di pubblicita' previste dall' art. 17 l. fall.. Non condivide invece il principio pure affermato dalla Corte secondo cui la buona fede e' assolutamente irrilevante ai fini dell' inefficacia degli atti ex art. 44 l. fall., osservando come il fatto che ricorra un notevole interesse a che il fallito sia posto in condizioni di non potersi piu' muovere liberamente nel mondo degli affari, non postuli, che tale interesse sia preminente rispetto a quello dei terzi, che, senza colpa, abbiano intrattenuto rapporti giuridici con un imprenditore dichiarato fallito, e come, in assenza di sicuri ed inequivoci indici nella legge fallimentare a favore dell' irrilevanza della buona fede, non possa negarsi l' applicabilita' anche all' imprenditore fallito dei principi generali che regolano la materia. Non condivide neppure l' altro principio affermato dalla Corte secondo cui l' inefficacia degli atti compiuti dal fallito prescinde dalla loro idoneita' a recare pregiudizio nei confronti dei creditori, ma e' correlata esclusivamente alla cessazione del potere di disposizione del fallito; critica tale principio osservando che, se ammette che proprio perche' la capacita' del fallito rimane intatta ed il divieto di disporre ed amministrare e' posto in funzione esclusiva della conservazione del patrimonio per l' attuazione della par condicio, la Cassazione avrebbe dovuto trarre la conseguenza logica che gli atti che non arrecano pregiudizio ai creditori restano pienamente validi.
art. 44 l. fall. art. 17 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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