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147144
IDG820601916
82.06.01916 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tarzia Giuseppe
I creditori nell' amministrazione straordinaria
intervento svolto al VI Congresso dell' Associazione internazionale giuristi Italia-USA, Milano, 6-8 maggio 1982
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 727-736
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312209
L' A. osserva come nell' amministrazione straordinaria vari commentatori lamentino una espropriazione dei diritti dei creditori e che essi non abbiano voce in capitolo; cio' premesso esamina la posizione di essi nelle varie fasi della relativa procedura. Affermata l' irrazionalita' della discrimainazione dei vari tipi di creditori, ai fini dell' ammissione all' amministrazione straordinaria, rileva come nel Comitato di sorveglianza i creditori siano istituzionalmente in minoranza, e come praticamente siano esclusi nel momento della autorizzazione alla continuazione dell' impresa e della eventuale proroga: non e' infatti prescritto il parere del Comitato. Continua osservando che contro il decreto che dispone la continuazione dell' impresa o la sua proroga, in quanto provvedimento amministrativo discrezionale, sia aperta solo la via agli organi della giustizia amministrativa, salvo la possibilita' di ricorrere alla giurisdizione ordinaria in ossequio all' art. 113 Cost. per la lesione di un diritto soggettivo. Pone poi in rilievo l' alterazione della par condicio operata all' art. 4 comma 1 della l. n. 544, 1971 in materia di indennita' di anzianita' dovuta ai dipendenti di aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria. Continuando nell' esame della normativa della speciale procedura, critica le disposizioni relative alla liquidazione dell' attivo, dove per la vendita a trattativa privata dei beni gravati di ipoteca o privilegio speciale non si richiede l' assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili e neppure la loro interpellanza preventiva circa tale forma di vendita. Conclude osservando che la nuova procedura concorsuale presenta per cio' che attiene alla tutela giurisdizionale dei creditori, assai piu' ombre che luci, ma che in attesa di una radicale riforma, rileva che vi sono spazi per la suddetta tutela, che l' interprete ed in particolare l' operatore del diritto e' tenuto ad esplorare ed sperimentare.
art. 113 Cost. art. 4 comma 1 l. 2 ottobre 1971, n. 544
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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