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| IDG820601916 | |
| 82.06.01916 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tarzia Giuseppe
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| I creditori nell' amministrazione straordinaria
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| intervento svolto al VI Congresso dell' Associazione internazionale
giuristi Italia-USA, Milano, 6-8 maggio 1982
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 727-736
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312209
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| L' A. osserva come nell' amministrazione straordinaria vari
commentatori lamentino una espropriazione dei diritti dei creditori e
che essi non abbiano voce in capitolo; cio' premesso esamina la
posizione di essi nelle varie fasi della relativa procedura.
Affermata l' irrazionalita' della discrimainazione dei vari tipi di
creditori, ai fini dell' ammissione all' amministrazione
straordinaria, rileva come nel Comitato di sorveglianza i creditori
siano istituzionalmente in minoranza, e come praticamente siano
esclusi nel momento della autorizzazione alla continuazione dell'
impresa e della eventuale proroga: non e' infatti prescritto il
parere del Comitato. Continua osservando che contro il decreto che
dispone la continuazione dell' impresa o la sua proroga, in quanto
provvedimento amministrativo discrezionale, sia aperta solo la via
agli organi della giustizia amministrativa, salvo la possibilita' di
ricorrere alla giurisdizione ordinaria in ossequio all' art. 113
Cost. per la lesione di un diritto soggettivo. Pone poi in rilievo l'
alterazione della par condicio operata all' art. 4 comma 1 della l.
n. 544, 1971 in materia di indennita' di anzianita' dovuta ai
dipendenti di aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Continuando nell' esame della normativa della speciale procedura,
critica le disposizioni relative alla liquidazione dell' attivo, dove
per la vendita a trattativa privata dei beni gravati di ipoteca o
privilegio speciale non si richiede l' assenso dei creditori ammessi
al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili e neppure
la loro interpellanza preventiva circa tale forma di vendita.
Conclude osservando che la nuova procedura concorsuale presenta per
cio' che attiene alla tutela giurisdizionale dei creditori, assai
piu' ombre che luci, ma che in attesa di una radicale riforma, rileva
che vi sono spazi per la suddetta tutela, che l' interprete ed in
particolare l' operatore del diritto e' tenuto ad esplorare ed
sperimentare.
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| art. 113 Cost.
art. 4 comma 1 l. 2 ottobre 1971, n. 544
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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