| L' A., rilevato che la continuazione dell' esercizio dell' impresa si
presenta come momento qualificante l' amministrazione straordinaria,
come esigenza primaria della nuova procedura, esamina i diversi
aspetti funzionali dell' esercizio dell' impresa nell' ambito delle
tradizionali procedura concorsuali. Inizia con l' amministrazione
controllata per passare al fallimento, ponendo in luce le due ipotesi
di esercizio provvisorio, e alla liquidazione coatta amministrativa,
ricordando che siamo di fronte ad una procedura amministrativa, che
si svolge come attivita' della pubblica amministrazione, e che quindi
la discrezionalita' tipica della sua gestione informera' sia lo
specifico provvedimento autorizzatorio, che lo svolgimento dello
stesso esercizio provvisorio, sempre nel primario rispetto dell'
interesse pubblico, in cui ogni altro eventuale interesse rimarra'
assorbito. Esaminata quindi la tutela dei diritti dei creditori nelle
tradizionali procedure concorsuali, e passando all' amministrazione
straordinaria ricorda che la legge si preoccupa di chiedere
espressamente che, sia nelle gestione sostitutiva dell' impresa, che
nella formazione del programma da parte del commissario, l' interesse
del ceto creditorio venga autonomamente considerato. Conclude
pertanto ribadendo che ogni tentativo di risolvere i problemi della
crisi economica della grande impresa a prezzo del sacrificio dei
creditori appare non solo scorretto, in quanto disatteso dalla
lettera e dalla ratio della norma, ma anche in contrasto con i
principi generali dell' ordinamento, costituendo una aperta
violazione del regime di tutela della proprieta' e della iniziativa
privata disposto dalla Carta fondamentale.
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