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147147
IDG820601959
82.06.01959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franchi Giuseppe
Divorzio del cittadino all' estero per colpa e delibazione
nota a Cass. sez. I civ. 13 aprile 1981, n. 2187
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1452-1454
D88213; D30126; D4452
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha dichiarato che non puo' essere accordata la delibazione di una sentenza straniera di divorzio che, facendo applicazione di una generica norma circa l' irrimediabile frattura coniugale, senza un riscontro sostanziale ad una delle ipotesi di divorzio prevista per tutti i cittadini italiani, consentirebbe ad alcuni di ottenere un trattamento giuridico radicalmente diverso. L' A. osserva che nel caso de quo si trattava di una sentenza francese che accordava il divorzio alla moglie per colpa del marito, dove la Corte di Palermo non aveva tenuto conto della giurisprudenza formatasi dopo l' introduzione del divorzio in Italia e quindi orientata alla delibazione delle sentenze straniere di divorzio solo quando le cause del divorzio sono le stesse o appartengono alla stessa categoria di quelle previste dalla legge italiana. A conclusione delle brevi note di commento l' A. osserva che e' necessario che la sentenza di delibazione individui le colpe che hanno dato luogo al divorzio straniero, senza limitarsi a registrare che il divorzio e' stato pronunciato per colpa. Solo cosi' e' possibile controllare se il comportamento del coniuge dichiarato colpevole all' estero avrebbe potuto determinare una condanna penale in Italia, di quelle che costituiscono causa di scioglimento del matrimonio secondo la nostra legge.
art. 797 c.p.c. art. 1 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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