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| IDG820601959 | |
| 82.06.01959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Franchi Giuseppe
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| Divorzio del cittadino all' estero per colpa e delibazione
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| nota a Cass. sez. I civ. 13 aprile 1981, n. 2187
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1452-1454
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| D88213; D30126; D4452
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| Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha dichiarato che
non puo' essere accordata la delibazione di una sentenza straniera di
divorzio che, facendo applicazione di una generica norma circa l'
irrimediabile frattura coniugale, senza un riscontro sostanziale ad
una delle ipotesi di divorzio prevista per tutti i cittadini
italiani, consentirebbe ad alcuni di ottenere un trattamento
giuridico radicalmente diverso. L' A. osserva che nel caso de quo si
trattava di una sentenza francese che accordava il divorzio alla
moglie per colpa del marito, dove la Corte di Palermo non aveva
tenuto conto della giurisprudenza formatasi dopo l' introduzione del
divorzio in Italia e quindi orientata alla delibazione delle sentenze
straniere di divorzio solo quando le cause del divorzio sono le
stesse o appartengono alla stessa categoria di quelle previste dalla
legge italiana. A conclusione delle brevi note di commento l' A.
osserva che e' necessario che la sentenza di delibazione individui le
colpe che hanno dato luogo al divorzio straniero, senza limitarsi a
registrare che il divorzio e' stato pronunciato per colpa. Solo cosi'
e' possibile controllare se il comportamento del coniuge dichiarato
colpevole all' estero avrebbe potuto determinare una condanna penale
in Italia, di quelle che costituiscono causa di scioglimento del
matrimonio secondo la nostra legge.
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| art. 797 c.p.c.
art. 1 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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