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147148
IDG820601961
82.06.01961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garbagnati Edoardo
In tema di esecuzione provvisoria di un decreto d' ingiunzione ex art. 642 c.p.c.
nota a decr. trib. Milano 30 marzo 1982
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 1B, pag. 579-582
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4400
Il Presidente del Tribunale di Milano col provvedimento annotato non ha ritenuto ammissibile, a norma dell' art. 642 c.p.c., l' esecuzione provvisoria di un decreto d' ingiunzione, emesso in base ad una scrittura privata sottoscritta dal debitore, ma contenente una dichiarazione di debito stilata non dal debitore, ma da un terzo, che in forza di un compromesso irrituale era stato autorizzato a riempire un foglio in bianco firmato dal debitore. L' A. ritiene pienamente fondato il provvedimento perche' l' atto non rientra tra quelli indicati nel primo comma dell' art. 642 c.p.c. e perche' anche ammesso che la enumerazione degli atti indicata nell' articolo non sia tassativa, come rilevato anche dal Presidente del Tribunale, il documento in questione rappresenta un quid minus rispetto alla scrittura privata di ricognizione del debito. Osserva infatti l' A. che il decreto presuppone sia la prova che il terzo sia stato effettivamente incaricato del riempimento del foglio, sia perche' il suo contenuto potrebbe essere impugnato per dolo del terzo. E cio', a prescindere dal piu' generale problema dei limiti, entro cui una scrittura privata non autenticata, puo' fungere da prova scritta in un procedimento d' ingiunzione.
art. 642 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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