| 147148 | |
| IDG820601961 | |
| 82.06.01961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Garbagnati Edoardo
| |
| In tema di esecuzione provvisoria di un decreto d' ingiunzione ex
art. 642 c.p.c.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a decr. trib. Milano 30 marzo 1982
| |
| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 1B, pag. 579-582
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D4400
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il Presidente del Tribunale di Milano col provvedimento annotato non
ha ritenuto ammissibile, a norma dell' art. 642 c.p.c., l' esecuzione
provvisoria di un decreto d' ingiunzione, emesso in base ad una
scrittura privata sottoscritta dal debitore, ma contenente una
dichiarazione di debito stilata non dal debitore, ma da un terzo, che
in forza di un compromesso irrituale era stato autorizzato a riempire
un foglio in bianco firmato dal debitore. L' A. ritiene pienamente
fondato il provvedimento perche' l' atto non rientra tra quelli
indicati nel primo comma dell' art. 642 c.p.c. e perche' anche
ammesso che la enumerazione degli atti indicata nell' articolo non
sia tassativa, come rilevato anche dal Presidente del Tribunale, il
documento in questione rappresenta un quid minus rispetto alla
scrittura privata di ricognizione del debito. Osserva infatti l' A.
che il decreto presuppone sia la prova che il terzo sia stato
effettivamente incaricato del riempimento del foglio, sia perche' il
suo contenuto potrebbe essere impugnato per dolo del terzo. E cio', a
prescindere dal piu' generale problema dei limiti, entro cui una
scrittura privata non autenticata, puo' fungere da prova scritta in
un procedimento d' ingiunzione.
| |
| art. 642 c.p.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |