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| IDG830600016 | |
| 83.06.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Montalenti Paolo
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| Negozio di liquidazione di societa' personale e clausole di
revisione: interessi tutelati e disciplina applicabile
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| nota a Cass. sez. III civ. 16 marzo 1981, n. 1468
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 808-827
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312108
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| L' A. rileva come la sentenza annotata risolva preliminarmente il
problema della derogabilita' del procedimento formale di liquidazione
per la societa' di fatto, uniformandosi all' orientamento consolidato
in dottrina e giurisprudenza, secondo cui i soci di una societa'
semplice, irregolare o di fatto possono convenzionalmente derogare
alla procedura legale di liquidazione e addivenire, attraverso
modalita' pattizie determinate, alla ripartizione del patrimonio
sociale. Osserva che il caso di specie suscita interesse per l'
interprete, perche' solleva il problema della disciplina applicabile
alla convenzione liquidatoria, su cui dottrina e giurisprudenza non
si sono di regola particolarmente soffermate, limitandosi ad
affermare sinteticamente che essa e' rimessa alla completa autonomia
delle parti. Rileva pero' che anche la pronuncia in epigrafe, che e'
incentrata sulla questone del carattere definitivo o provvisorio del
negozio di liquidazione, lascia comunque insoddisfatti, in quanto si
e' limitata ad applicare ad esso la disciplina generale in materia di
contratti, senza decidere quale rapporto intercorra, nell' ipotesi di
deroga al procedimento formale ex art. 2275 c.c., tra normativa sui
contratti in generale e disciplina societaria in tema di
liquidazione, se cioe' quest' ultima debba considerarsi meramente
suppletiva o se invece debba riconoscersi carattere imperativo quanto
meno ad alcune norme di cui essa si compone.
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| art. 2297 c.c.
art. 2275 c.c.
art. 2261 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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