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| IDG830600017 | |
| 83.06.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Leccese Eva
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| Consorzi fra cooperative e privilegi mobiliari
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| nota a Cass. sez. I civ. 21 ottobre 1980, n. 5640
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 828-834
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31362; D305700
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| L' A. svolge alcune osservazioni critiche alla sentenza annotata la
quale ha ritenuto ineccepibile la decisione espressa con la sentenza
impugnata, escludendo che un credito per corrispettivo di un
contratto di appalto di opera possa ritenersi privilegiato ai sensi
dell' art. 2751-bis, n. 5, c.c.. Rileva come tale decisione abbia
fondamento in una interpretazione letterale e restrittiva della norma
in questione, a tenore della quale avrebbero privilegio generale sui
mobili "i crediti dell' impresa artigiana e delle societa' ed enti
cooperativi di produzione e lavoro, per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti"; pertanto il credito per
corrispettivo di un contratto d' appalto d' opera dovrebbe ritenersi
escluso da tale previsione. Secondo l' A. anche il contratto d'
appalto d' opera, posto in essere da una cooperativa di produzione e
lavoro, proprio perche' caratterizzato dall' espletamento di
prevalente attivita' lavorativa, dovrebbe ritenersi privilegiato ai
sensi dell' art. 2751-bis, n. 5, c.c. sulla base di un'
interpretazione non analogica, ma semplicemente logica, della legge.
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| art. 1665 c.c.
art. 2751 bis c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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