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147164
IDG830600017
83.06.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Leccese Eva
Consorzi fra cooperative e privilegi mobiliari
nota a Cass. sez. I civ. 21 ottobre 1980, n. 5640
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 828-834
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362; D305700
L' A. svolge alcune osservazioni critiche alla sentenza annotata la quale ha ritenuto ineccepibile la decisione espressa con la sentenza impugnata, escludendo che un credito per corrispettivo di un contratto di appalto di opera possa ritenersi privilegiato ai sensi dell' art. 2751-bis, n. 5, c.c.. Rileva come tale decisione abbia fondamento in una interpretazione letterale e restrittiva della norma in questione, a tenore della quale avrebbero privilegio generale sui mobili "i crediti dell' impresa artigiana e delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"; pertanto il credito per corrispettivo di un contratto d' appalto d' opera dovrebbe ritenersi escluso da tale previsione. Secondo l' A. anche il contratto d' appalto d' opera, posto in essere da una cooperativa di produzione e lavoro, proprio perche' caratterizzato dall' espletamento di prevalente attivita' lavorativa, dovrebbe ritenersi privilegiato ai sensi dell' art. 2751-bis, n. 5, c.c. sulla base di un' interpretazione non analogica, ma semplicemente logica, della legge.
art. 1665 c.c. art. 2751 bis c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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