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147168
IDG830600022
83.06.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonis Raimondo
Nota a Cass. sez. III civ. 5 gennaio 1981, n. 29
Riv. dir. ipot., vol. 48, an. 24 (1982), fasc. 2, pag. 209-212
D308300; D308302
Con la sentenza in rassegna, dove nella specie era stata chiesta e ottenuta l' iscrizione di un ipoteca e la trascrizione di alcuni atti di pignoramento immobiliari su immobili non piu' nel patrimonio del debitore, senza che fosse stata preventivamente richiesta una certificazione ai sensi dell' art. 2673 c.c. circa l' appartenenza degli immobili, la Corte di Cassazione ha escluso a riguardo ogni responsabilita' del Conservatore. L' A. aderisce alla sentenza osservando che servizio essenziale, a cui fa' riferimento il primo comma dell' art. 2674 c.c. e' quello del ricevimento delle note e dei titoli, di cui fa' fede (art. 2678) il registro generale d' ordine; nessuna responsabilita' e' invece prevista per i ritardi nei successivi adempimenti, quale la repertoriazione e la copiatura delle note nei registri particolari. Osserva inoltre che la Corte ha escluso ogni responsabilita' del Conservatore per avere egli eseguite le formalita' richieste dall' attrice, nonostante che i beni immobili su cui esso dovevano gravare, fossero gia' stati in precedenza venduti dal debitore, perche' una indagine del genere non e' infatti prevista a carico del Conservatore dall' art. 2650 c.c.. Osserva infine che un giudizio diverso si sarebbe dovuto esprimere se le formalita' fossero state chieste dall' attrice sulla base di certificati rilasciati dal Conservatore ai sensi dell' art. 2673 c.c., perche' in tali ipotesi egli avrebbe assunto in base al n. 2 dell' art. 2675 tutte le responsabilita' per gli eventuali errori commessi nella compilazione e per le conseguenze che da tali errori fossero derivate.
art. 2673 c.c. art. 2678 c.c. art. 2674 c.c. art. 2675 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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