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| IDG830600022 | |
| 83.06.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonis Raimondo
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| Nota a Cass. sez. III civ. 5 gennaio 1981, n. 29
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| Riv. dir. ipot., vol. 48, an. 24 (1982), fasc. 2, pag. 209-212
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| D308300; D308302
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| Con la sentenza in rassegna, dove nella specie era stata chiesta e
ottenuta l' iscrizione di un ipoteca e la trascrizione di alcuni atti
di pignoramento immobiliari su immobili non piu' nel patrimonio del
debitore, senza che fosse stata preventivamente richiesta una
certificazione ai sensi dell' art. 2673 c.c. circa l' appartenenza
degli immobili, la Corte di Cassazione ha escluso a riguardo ogni
responsabilita' del Conservatore. L' A. aderisce alla sentenza
osservando che servizio essenziale, a cui fa' riferimento il primo
comma dell' art. 2674 c.c. e' quello del ricevimento delle note e dei
titoli, di cui fa' fede (art. 2678) il registro generale d' ordine;
nessuna responsabilita' e' invece prevista per i ritardi nei
successivi adempimenti, quale la repertoriazione e la copiatura delle
note nei registri particolari. Osserva inoltre che la Corte ha
escluso ogni responsabilita' del Conservatore per avere egli eseguite
le formalita' richieste dall' attrice, nonostante che i beni immobili
su cui esso dovevano gravare, fossero gia' stati in precedenza
venduti dal debitore, perche' una indagine del genere non e' infatti
prevista a carico del Conservatore dall' art. 2650 c.c.. Osserva
infine che un giudizio diverso si sarebbe dovuto esprimere se le
formalita' fossero state chieste dall' attrice sulla base di
certificati rilasciati dal Conservatore ai sensi dell' art. 2673
c.c., perche' in tali ipotesi egli avrebbe assunto in base al n. 2
dell' art. 2675 tutte le responsabilita' per gli eventuali errori
commessi nella compilazione e per le conseguenze che da tali errori
fossero derivate.
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| art. 2673 c.c.
art. 2678 c.c.
art. 2674 c.c.
art. 2675 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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