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147169
IDG830600023
83.06.00023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonis Raimondo
Nota a decr. Trib. Asti 7 maggio 1982
Riv. dir. ipot., vol. 48, an. 24 (1982), fasc. 2, pag. 215-216
D305727
Col decreto in rassegna il Tribunale di Asti ha ritenuto che la direzione del procedimento esecutivo spetta esclusivamente al Giudice, mentre il Conservatore dei registri immobiliari non puo' avere che semplici funzioni esecutive, e che pertanto solo una analitica elencazione di quanto deve essere cancellato permette al Conservatore di sapere quale soluzione e' stata adottata dal Giudice per i problemi che potevano presentarglisi. L' A. aderisce alla decisione osservando che questa e' destinata a portare chiarezza e certezza del diritto in una delicata materia. Si tratta delle cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie gravanti sui beni espropriati. L' A. rileva che talvolta nel decreto con il quale il Giudice trasferisce all' aggiudicatario il bene espropriato ed ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, non sempre tali trascrizioni e tali iscrizioni vengano indicate analiticamente e descritte con i loro estremi. Infatti talvolta il Giudice si limita ad impartire un ordine generico di cancellazione, lasciando al Conservatore il compito di ricercare le formalita' che colpiscono quegli immobili e di stabilire quali debbono essere cancellate. Cio' secondo l' A. travalica i poteri del Conservatore, il quale a parte i possibili errori che potrebbe commettere invade un campo che non e' di sua competenza. Conclude, come il Tribunale, ritenendo legittimo il rifiuto del Conservatore di dare esecuzione ad un ordine generico di cancellazione.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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