| Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in rassegna, ha affermato
che il Conservatore dei Registri Immobiliari, nel trascrivere una
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., deve iscrivere d' ufficio l'
ipoteca legale che spetta all' alienante ex artt. 2817, n. 1, e 2834
c.c., allorche' non risulti l' avvenuto integrale pagamento del
prezzo dell' immobile trasferito. L' A. aderisce pienamente alla
pronunzia e pone la sua attenzione sull' altra affermazione del
Tribunale secondo cui se nel contratto preliminare di compravendita,
che ha dato luogo al giudizio, sia stata prevista la rinunzia all'
ipoteca legale, tale clausola non si estende necessariamente alla
sentenza (nella specie il Giudice non si era pronunziato
espressamente sul punto, in carenza di specifica domanda delle
parti). L' A. osserva che nella specie il Tribunale ha ritenuto
estensibile alla sentenza la rinuncia all' ipoteca legale perche' non
ne era stata formulata specifica richiesta dalle parti: ritiene pero'
che anche se fosse stato richiesto al Giudice di pronunziarsi sulla
rinunzia all' ipoteca legale, tale petitum non sarebbe stato accolto;
e cio' perche' la rinunzia contenuta nel preliminare doveva
intendersi non piu' operante e valida essendo mutato il completo
assetto degli interessi che con la sentenza veniva definito, rispetto
a quello inizialmente ipotizzato sul terreno convenzionale. Conclude
escludendo, a suo avviso, che la clausola della rinunzia all' ipoteca
legale possa ritenersi sopravvissuta al preliminare inadempiuto e,
piu' in generale, che l' istituto della rinuncia alla ipoteca sia
incompatibile con il procedimento regolamentato dall' art. 2932 c.c..
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