| 147173 | |
| IDG830600360 | |
| 83.06.00360 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Fabrisi Piera
| |
| Nuove frontiere del principio di favore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. lav. 13 marzo 1982, n. 1651
| |
| Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 689-704
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D7123; D0120
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza annotata afferma che lo Statuto dei lavoratori, salvo le
eccezioni di cui all' art. 35, non si applica direttamente al lavoro
nautico; se ne applicano pero' i principi informatori, la cui
concreta disciplina e' rimessa alla contrattazione collettiva, la cui
autonomia risulta relativamente limitata. Nel conflitto tra norme
imperative di legge e norme, altrettanto inderogabili, della
contrattazione collettiva prevalgono queste ultime, ove tutelino in
melius, nel loro complesso, gli interessi specifici dei dipendenti.
La sentenza, osserva l' A., costituisce la prima decisione edita
della Cassazione sull' applicabilita' della l. 20/5/1970, n. 300 al
lavoro nautico e costituisce la traduzione in pratica del principio
contenuto nell' art. 35, ultimo comma. La sentenza coglie una
innegabile verita': mentre la norma legislativa tutela il singolo in
quanto inserito nella comunita' generale, la norma collettiva,
viceversa, tutela l' interesse collettivo e il singolo in quanto
inserito nel gruppo. Tale tutela puo' comportare anche un sacrificio
dell' interesse individuale a beneficio dell' interesse collettivo.
| |
| art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |