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147173
IDG830600360
83.06.00360 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabrisi Piera
Nuove frontiere del principio di favore
nota a Cass. sez. lav. 13 marzo 1982, n. 1651
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 689-704
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7123; D0120
La sentenza annotata afferma che lo Statuto dei lavoratori, salvo le eccezioni di cui all' art. 35, non si applica direttamente al lavoro nautico; se ne applicano pero' i principi informatori, la cui concreta disciplina e' rimessa alla contrattazione collettiva, la cui autonomia risulta relativamente limitata. Nel conflitto tra norme imperative di legge e norme, altrettanto inderogabili, della contrattazione collettiva prevalgono queste ultime, ove tutelino in melius, nel loro complesso, gli interessi specifici dei dipendenti. La sentenza, osserva l' A., costituisce la prima decisione edita della Cassazione sull' applicabilita' della l. 20/5/1970, n. 300 al lavoro nautico e costituisce la traduzione in pratica del principio contenuto nell' art. 35, ultimo comma. La sentenza coglie una innegabile verita': mentre la norma legislativa tutela il singolo in quanto inserito nella comunita' generale, la norma collettiva, viceversa, tutela l' interesse collettivo e il singolo in quanto inserito nel gruppo. Tale tutela puo' comportare anche un sacrificio dell' interesse individuale a beneficio dell' interesse collettivo.
art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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