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| IDG830600366 | |
| 83.06.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Luciani Alfonso
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| Previdenza integrativa e autonomia sindacale
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| nota a Cass. sez. lav. 17 dicembre 1981, n. 6707
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| Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 866-869
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74461; D7122; D7123
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| La sentenza annotata ritiene legittime, in difetto di espressi limiti
di legge, le clausole dei contratti collettivi in materia di
prestazioni previdenziali integrative a carico del datore di lavoro,
che fissano l' obbligo per l' imprenditore con una pluralita' di
attivita' di iscriversi all' uno o all' altro Fondo di previdenza,
non in relazione alla natura dell' attivita' principale, bensi' con
esclusivo riferimento formale all' assegnazione da parte dell' INPS.
L' A. si sofferma preliminarmente sul sistema esistente durante la
vigenza dell' ordinamento corporativo notando che la natura delle
attivita' delle imprese era determinata dall' alto ai soli fini dell'
inquadramento nelle diverse categorie, senza alcuna possibilita' di
interferenza o di scelta. Oggi, invece, l' iscrizione all' uno o all'
altro Fondo si ricollega solo al dato dell' assegnazione dell'
impresa, da parte dell' INPS, all' uno o all' altro settore
contributivo, e a tale dato si riferiscono i contratti collettivi
post-corporativi.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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