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147178
IDG830600366
83.06.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luciani Alfonso
Previdenza integrativa e autonomia sindacale
nota a Cass. sez. lav. 17 dicembre 1981, n. 6707
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 866-869
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74461; D7122; D7123
La sentenza annotata ritiene legittime, in difetto di espressi limiti di legge, le clausole dei contratti collettivi in materia di prestazioni previdenziali integrative a carico del datore di lavoro, che fissano l' obbligo per l' imprenditore con una pluralita' di attivita' di iscriversi all' uno o all' altro Fondo di previdenza, non in relazione alla natura dell' attivita' principale, bensi' con esclusivo riferimento formale all' assegnazione da parte dell' INPS. L' A. si sofferma preliminarmente sul sistema esistente durante la vigenza dell' ordinamento corporativo notando che la natura delle attivita' delle imprese era determinata dall' alto ai soli fini dell' inquadramento nelle diverse categorie, senza alcuna possibilita' di interferenza o di scelta. Oggi, invece, l' iscrizione all' uno o all' altro Fondo si ricollega solo al dato dell' assegnazione dell' impresa, da parte dell' INPS, all' uno o all' altro settore contributivo, e a tale dato si riferiscono i contratti collettivi post-corporativi.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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