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147179
IDG830600367
83.06.00367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Magnone Cavatorta Stefania
Sulla notificazione mediante il servizio postale
nota a Cass. sez. un. 26 marzo 1982, n. 1893
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pag. 856-857
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40732; D40734
La sentenza annotata ritiene che nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancanza dell' avviso di ricevimento oppure la prova positiva della mancata consegna del plico, comporta la inesistenza e non gia' la nullita' della notificazione. Pertanto il giudice d' appello deve dichiarare la nullita' del primo giudizio non potendo rimettere la causa al primo giudice in applicazione del combinato disposto degli artt. 354, comma 1, e 160 c.p.c.. La sentenza annotata, sostiene l' A., riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte. Tale principio e' indiscusso riguardo al processo ordinario. Nel processo di lavoro la giurisprudenza della Suprema Corte e' orientata in senso contrario. Infatti, nel rito del lavoro la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, costituisce un elemento esterno alla fattispecie introduttiva del giudizio, la quale si perfeziona con il solo deposito del ricorso. Pertanto, in caso di mancanza o nullita' della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell' art. 162 c.p.c. e non dichiarare l' inammissibilita' del ricorso.
art. 291 c.p.c. art. 330 comma 2 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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