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147182
IDG830600370
83.06.00370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
La derogabilita' convenzionale del preavviso
nota a Cass. sez. lav. 21 gennaio 1982, n. 403
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 758-761
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74703
La sentenza annotata ritiene legittima la clausola prevista dall' art. 25 del contratto collettivo 16/2/1975 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, secondo la quale la parte cui e' stato comunicato il recesso con preavviso ha facolta' di troncare immediatamente il rapporto di lavoro senza alcun obbligo di indennizzo. La sentenza, osserva l' A., risponde ad una corretta analisi della ratio del preavviso e si inserisce in un orientamento ormai consolidato. Il preavviso e' posto a tutela della parte che subisce il recesso. La disciplina del preavviso e' soggetta alla disponibilita' delle parti le quali, sia in sede di contratto individuale che di contratto collettivo, possono validamente pattuire la facolta' della parte non recedente di troncare il rapporto senza indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
art. 2118 c.c. art. 25 contr. coll. naz. lav. 16 febbraio 1975 (dipendenti aziende grafiche e affini)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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