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147183
IDG830600371
83.06.00371 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pirelli Filippo
Obblighi derivanti dal preavviso e la legittimita' della clausola contrattuale che prevede la facolta' di rinunciarvi
nota a Cass. sez. lav. 19 dicembre 1981, n. 6733
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 751-757
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74703
La sentenza annotata afferma la legittimita' della disposizione che riconosca la facolta' per la parte non recedente di dispensare ex post il recedente dagli obblighi a lui derivanti dal preavviso. La decisione, nota l' A., ribadisce un indirizzo ormai consolidato secondo il quale, pur dovendosi considerare illegittima la disposizione di un contratto collettivo che esoneri il recedente dall' obbligo del preavviso, e' invece valida la clausola che, fermo restando tale obbligo, prevede la facolta' per la parte non recedente di dispensare ex post quella recedente dagli obblighi connessi al preavviso. L' A. pur condividendo la decisione del Supremo Collegio, dissente per quanto riguarda la valutazone dello spirito dell' istituto del recesso. Infatti, contro l' impostazione che individua nella parte non recedente quella nel cui interesse e' dettata la normativa sul preavviso, l' A. sostiene che l' istituto del preavviso e' posto a tutela di entrambi i soggetti del rapporto.
art. 2118 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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